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24 Giugno 2019

Per il patent box fai-da-te servono documenti idonei

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo



Il decreto crescita (Dl 34/2019) semplifica il patent box, ma impone particolare attezione sugli aspetti documentali.
La scelta di optare in autonomia per i conteggi sfruttando le previsioni dell'articolo 4 del decreto permette di accorciare significativamente i tempi per la determinazione del quantum del beneficio in ipotesi di utilizzo diretto dell'intangibile (in via opzionale anche in caso di utilizzo indiretto). E questo è tanto più importante alla luce del fatto che molte pratiche sono ancora ferme al palo a causa della complessità e del lento procedere dei ruling avviati negli anni scorsi.
Tutto ciò non deve però far passare in secondo piano gli aspetti legati al set documentale. Set grazie al quale l'impresa potrà godere di una protezione sanzionatoria (patent box penalty protection) nel caso in cui - nel successivo controllo operato dagli uffici - dovesse emergere una contestazione sulla quota di reddito escluso da tassazione che comporti una maggiore imposta a debito o un minor credito.
In attesa del provvedimento attuativo con le linee guida per la corretta predisposizione del set documentale, l'esperienza in tema di transfer pricing consente di individuare gli aspetti che potrebbero far ritenere la documentazione predisposta dal contribuente in linea con le aspettative del Fisco, con conseguente disapplicazione delle sanzioni.
In base a quanto previsto dall'articolo 8, decreto ministeriale 14 maggio 2018 in materia di transfer pricing pare chiaro innanzitutto che, in caso omissioni o inesattezze che non compromettano l'analisi da parte dei verificatori, la documentazione non potrà essere invalidata, preservando così il contribuente dalle sanzioni.
In aggiunta, in base alla risposta in materia di adeguata documentazione ai fini del transfer pricing fornita dalla Guardia di finanza nel corso di Telefisco 2019, l'idoneità della documentazione va intesa in senso sostanzialistico. Quindi, la penalty protection, a fronte delle eventuali rettifiche sulla determinazione dell'agevolazione ai fini del patent box, dovrebbe applicarsi quando la documentazione predisposta dal contribuente agevola le operazioni di controllo.
Inoltre, la documentazione dovrebbe essere considerata idonea a prescindere dalla circostanza che le scelte del contribuente siano diverse da quelle del Fisco in termini di metodo di calcolo (per la determinazione del contributo economico dell'intangibile) o in termini di selezione dei soggetti comparabili o delle transazioni da analizzare.
La finalità, infatti, dovrebbe essere quella di garantire l'accesso al meccanismo premiale a tutti i contribuenti che, aderendo al regime degli oneri documentali, si adoperano per fornire i dati e gli elementi che rilevano ai fini di una corretta disamina della fattispecie, a prescindere dal risultato finale dell'analisi.
Tale considerazione del resto è coerente con la giurisprudenza più recente del transfer pricing (Ctr Lombardia, sentenza 5005/2018, commentata sul Sole 24 Ore del 16 marzo scorso), secondo cui:

 

  1. il Fisco deve seguire il metodo utilizzato dalla società (articolo 4, comma 6, decreto ministeriale 14 maggio 2018);
  2. è Illegittimo l'utilizzo di versioni di banche dati non disponibili all'epoca dell'analisi del contribuente;
  3. è possibile includere tra i comparables società in perdita (linee guida Ocse 2017, cap. 1, D3);
  4. è ritenuto valido e conforme agli obblighi di legge ogni posizionamento all'interno del range interquartile (articolo 6, comma 2, decreto ministeriale 14 maggio 2018).

Pur in attesa del provvedimento delle Entrate, tali principi potrebbero quindi essere già valutati dalle imprese intenzionate a usufruire subito dell'agevolazione, visto che le nuove disposizioni trovano applicazione anche alle procedure di ruling in corso e non concluse.
L'alternativa resta quella di scegliere comunque la soluzione del ruling (articolo 31-ter del Dpr 600/73).

 

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