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21 Giugno 2019

R&S niente bonus per la revisione alle società obbligate

di Alessandro Germani



Lo speciale credito d'imposta per le spese sostenute per l'attività di revisione, nei limiti di 5mila euro, nell'ambito del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (articolo 3 del Dl 145/13) e del bonus formazione industria 4.0 (articolo 1 comma 45-56 della legge 205/2017) spetta solo ai soggetti non tenuti per legge al controllo legale dei conti. È questa la conclusione della risposta 200 di ieri.
L'istante è dotata per statuto di collegio sindacale e da più di due esercizi ha superato due milioni di attivo (questo parametro è stato ora innalzato a 4 milioni in base alle modifiche apportate all'articolo 2477 Cc dal Dl 32/2019 convertito in legge). Chiede, allora, la possibilità di beneficiare dello speciale credito d'imposta di 5mila euro, in caso di affidamento ad un revisore esterno dell'incarico di attestare le agevolazioni, pur in presenza di un collegio sindacale.
La società osserva che entrambe le agevolazioni legano di fatto la concessione di questo speciale credito d'imposta all'assenza di obbligo di revisione legale. Questa obbligatorietà è prevista in ogni caso per le Spa o, se richiesta da leggi speciali, in determinate attività; per le Srl invece nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice civile tra cui spicca il superamento dei limiti dimensionali di attivo, ricavi e dipendenti. Per le Srl la norma prevede poi l'alternativa fra collegio sindacale e revisore.
La società si chiede se il collegio sindacale sia comunque obbligato a svolgere la revisione legale. In tema di Spa, infatti, il collegio sindacale non ha obblighi di revisione, che potrà svolgere se la società non è tenuta al bilancio consolidato. Partendo, quindi, dal fatto che non vi è un obbligo di revisione legale in capo alle Srl in quanto tali e che, al superamento dei limiti di cui all'articolo 2477 del Codice civile, la Srl può scegliere fra collegio sindacale e revisore legale, la società conclude che il collegio sindacale non avrebbe il compito della revisione legale anche a seguito del superamento dei limiti e che pertanto le spetti lo speciale credito d'imposta di 5mila euro.
L'Agenzia chiude a questa richiesta. Nel ribadire la portata dell'articolo 3, comma 11 del Dl 145/2013, si ricorda che i soggetti non tenuti al controllo legale dei conti sono:

 

  • le imprese individuali;
  • le Snc;
  • le Sas;
  • le Srl che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni indicate all'articolo 2477, comma 3 del Codice.

 

Per questi soggetti l'obbligo della certificazione dovrà essere adempiuto attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nella sezione A del registro. Pertanto solo questi avranno diritto al credito d'imposta di 5mila euro per le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile nell'ambito della ricerca e sviluppo. Poiché l'istante è una Srl che ha superato i limiti, è tenuta per legge al controllo legale dei conti e non le spetta il credito d'imposta. Lo stesso vale per il credito d'imposta relativo al bonus formazione 4.0.


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