27 Giugno 2019
Utili esteri pregressi con ritenuta d'acconto
di Alessandro Germani
Ai dividendi esteri percepiti da persone fisiche non in regime d'impresa, titolari di partecipazioni qualificate si applica la ritenuta d'acconto sul netto frontiera, il base al previgente comma 4 dell'articolo 27 del Dpr 600/1973. È questo il chiarimento della risoluzione 61/E di ieri sul regime transitorio per le delibere di utili di fonte estera di cui alla legge di Bilancio 2018.
L'istante è una fiduciaria che ha incassato per conto dei mandanti somme erogate da una società argentina a titolo di riserve di utili maturati nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e distribuiti in due tranche a dicembre 2018. La richiesta di chiarimento riguarda l'applicazione della ritenuta d'acconto in base all'articolo 27, comma 4 del Dpr 600/1973 nel testo vigente al 31 dicembre 2017.
L'agenzia effettua un excursus delle modifiche normative. L'articolo 1, commi 999-1006 della legge di Bilancio 2018, modificando l'articolo 47 del Tuir e l'articolo 27 del Dpr 600/1973, ha stabilito che ai redditi di capitale derivanti da partecipazioni qualificate si applichi l'aliquota del 26% e le stesse modalità di tassazione delle non qualificate (ritenuta d'imposta o imposta sostitutiva). Questo in relazione ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 (comma 1005), ma salvaguardando i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per i quali si continuano ad applicare le disposizioni del Dm 26 maggio 2017. Queste prevedono una concorrenza parziale al reddito del socio, da assoggettare ad Irpef, in misura pari al 40% (fino al 31 dicembre 2007), al 49,72% (fino al 31 dicembre 2016), al 58,14% (dal 1° gennaio 2017).
Per i dividendi da partecipazioni qualificate in società estere, diverse da quelle residenti in territori a fiscalità privilegiata, si applica lo stesso trattamento previsto per gli utili nazionali, qualora la remunerazione sia costituita esclusivamente da utili e sia indeducibile dal reddito dell'emittente in base alle regole del paese estero.
La legge di Bilancio 2018 ha quindi uniformato i dividendi di fonte estera da partecipazioni qualificate in paesi non a fiscalità privilegiata ai dividendi da non qualificate, assoggettandoli a ritenuta d'imposta del 26 per cento. Conseguentemente, ha abrogato la ritenuta d'acconto da effettuarsi da parte dell'intermediario che interviene nella riscossione.
Secondo l'istante, quindi, ciò comporterebbe che l'intermediario non debba operare la ritenuta d'acconto in relazione a quei dividendi distribuiti dopo il 31 dicembre 2017 ma formatisi antecedentemente.
Di parere opposto è invece l'agenzia, secondo cui il legislatore ha inteso salvaguardare il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto al nuovo regime che decorre dal 1° gennaio 2018. Questo comporta che il regime di favore debba riguardare sia la misura dell'utile da assoggettare a imposizione sia le relative modalità. Pertanto, il sostituto d'imposta o l'intermediario che interviene nella riscossione applicheranno la ritenuta d'acconto in base al previgente articolo 27, comma 4 del Dpr 600/73, da calcolarsi sul netto frontiera (comma 4-bis). Viene infine chiarito che la disapplicazione del testo previgente alla legge di Bilancio 2018 non operava comunque per gli utili di fonte estera relativi a partecipazioni qualificate.
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