Precedente Successiva

30 Marzo 2023

Superdeduzione al 110 per cento per lo sviluppo dei beni immateriali

di Alessandro Germani



Il nuovo patent box è stato introdotto dall'articolo 6 del decreto legge 146/2021 e sostituisce la vecchia misura tarata come contributo economico ottenuto dall'impresa per lo sviluppo dell'intangible. Quella nuova consente invece di ottenere una superdeduzione - pari al 110 per cento - dei costi sostenuti ed è quindi di più facile gestione.
Mentre il 2021 ha visto la coesistenza di ambedue i regimi, in base alle scelte e alle convenienze di ciascuna impresa, a partire dal 2022 per le nuove opzioni esiste solo l'opportunità del nuovo patent box. Lo stesso è stato delineato con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate n. 48243/2022 del 15 febbraio 2022 e con i chiarimenti della recente circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023. Vediamone quindi i tratti principali.
L'ambito soggettivo ricomprende tutti i classici soggetti che siano titolari di reddito d'impresa, con esclusione delle realtà che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario o in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale non finalizzata alla continuazione dell'attività economica. L'accesso avviene mediante un'opzione da comunicarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce. L'opzione è irrevocabile, rinnovabile e di durata pari a cinque periodi di imposta e viene esercitata nel quadro OP, mentre nel quadro RS devono essere fornite informazioni sulla tipologia e sul numero dei beni agevolabili.
Rispetto al vecchio patent box, sono esclusi sia i marchi sia il know how, mentre risultano agevolabili:

  • il software protetto da copyright;
  • i brevetti industriali;
  • i disegni e i modelli giuridicamente tutelati;
  • due o più beni immateriali tra quelli citati nei punti precedenti, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà.
Restano valide le definizioni dei beni intangibili chiarite dalla circolare 11/E del 2016. Circa la protezione occorre riferirsi alle norme nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell'Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.
Le attività rilevanti da cui scaturiscono i costi che beneficiano della maggiorazione del 110 per cento sono:
  • la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale (articolo 2 del decreto Mise del 26 maggio 2020);
  • le attività classificabili come innovazione tecnologica (articolo 3 del decreto Mise);
  • le attività classificabili come design e ideazione estetica (articolo 4 del decreto Mise);
  • le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Per la ricerca e sviluppo occorre rifarsi alle definizioni del Manuale di Frascati, mentre per l'innovazione tecnologica al Manuale di Oslo.
È stato chiarito sia a livello normativo sia di prassi che l'agevolazione spetta in presenza della natura di "investitore". Non si considera tale colui che non resti inciso dai costi sostenuti nell'effettuazione degli investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopporti il rischio degli investimenti e non acquisisca i benefici dell'attività di ricerca e sviluppo svolta; ciò indipendentemente dalla titolarità giuridica dell'intangible.
È anche possibile recuperare i costi sostenuti negli otto periodi d'imposta precedenti, a decorrere dal periodo d'imposta di ottenimento della privativa industriale (compresa la ricerca fondamentale e l'ideazione e realizzazione del software). Per i software vale la registrazione alla Siae.
Infine occorre considerare che, quanto agevolabile ai fini del nuovo patent box, deve essere scontato per l'ottenimento del credito d'imposta da ricerca e sviluppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 


Correlati