22 Ottobre 2020
Fondo di garanzia per le imprese fino a 5 milioni
di Alessandro Germani
Il decreto agosto (Dl 104/2020) recentemente convertito in legge ha costituto l'occasione per un restyling di una misura -quella del Fondo centrale di garanzia - che rappresenta uno degli strumenti di maggior riuscita per le imprese in difficoltà pervia del Covid-19. Vediamo tali modifiche.L'articolo 64, comma 1 del decreto prevede il rifinanziamento del Fondo. Questo ha visto un utilizzo massiccio in corso d'annoposto che con una norma transitoria (articolo 13 del Dl 23/2020) è stato innalzato fino al 31 dicembre 2020 a 5 milioni di eurol'importo massimo garantito per impresa, è stato previsto l'accesso automatico e senza valutazione, con garanzia al 100%, per ifinanziamenti fino a 30mila euro concessi a piccole e medie imprese e professionisti ed è stata innalzata al 90% la garanzia suuna serie di operazioni finanziarie. Il fondo risulta coperto fino al 2022, e il rifinanziamento riguarda gli anni 2023, 2024 e2025. In fase di conversione è poi stato introdotto il comma 1-bis per consentire l'intervento in garanzia da parte del Fondo anche inrelazione a finanziamenti indirizzati a persone fisiche che operano in ambito finanziario. In pratica si è andata a modificare lalettera m, articolo 13 del Dl 23/20, che faceva esplicito riferimento agli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione ebroker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Il nuovo testo normativofa riferimento alle persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice Ateco. Poiché la stessa ricomprende sia leattività finanziarie sia quelle assicurative, sembra chiaro che la modifica comporti un ampliamento dei soggetti interessati.
Sempre nell'iter di conversione il comma 1-ter è stato introdotto per concedere la garanzia Sace alle imprese in difficoltà. Cosìl'accesso alla garanzia Sace viene accordato anche alle imprese in concordato con continuità aziendale (articolo 186-bis , Rd267/42), che hanno stipulato accordi di ristrutturazione del debito (articolo 182-bis, Rd 267/42) o che, in ambito fallimentare,hanno presentato un piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa. Ciò a condizione chealla data di presentazione della domanda le relative esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentinoimporti in arretrato e il finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmentepresumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Restano comunque escluse le imprese che presentanoesposizioni classificate come sofferenze in base alla disciplina bancaria.
Il successivo comma 3 è invece intervenuto ad ampliare e definire meglio l'intervento in garanzia per gli enti non commerciali,compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (articolo 13, comma 12-bis del Dl 23/20). Invece ilcomma 3-bis introdotto nel passaggio in Senato estende le garanzie del Fondo ex articolo 13 anche alle imprese che abbianoottenuto, su operazioni garantite dal Fondo stesso, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà, a condizioneche:
- in data anteriore al 31 gennaio 2020 non abbiano esposizioni classificate come inadempienze probabili, scadute osconfinanti deteriorate;
- ovvero le cui esposizioni classificate come deteriorate prima del 31 gennaio 2020 e oggetto di misure di concessione nonsiano più classificabili, alla data del 9 aprile, come deteriorate;
- successivamente al 31 dicembre 2019 siano state ammesse a un concordato in continuità, abbiano stipulato accordi diristrutturazione o presentato un piano attestato purché al 9 aprile 2020 le loro esposizioni non siano classificabili comedeteriorate, non presentino importi in arretrato e la banca possa ragionevolmente presupporre il rimborso integrale alla scadenza.
L'articolo 64-bis inserito in conversione chiarisce che le mid cap destinatarie dell'intervento del Fondo abbiano un numero didipendenti non superiore a 499 determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019.Infine l'articolo 65interviene sull'impianto dell'articolo 56 del Dl 18/2020 per prorogare al 31 gennaio 2021 la moratoria relativa alle scadenze delle esposizioni debitorie delle microimprese e delle Pmi, col duplice vantaggio dell’automatismo di questa disposizione, in quanto la proroga opera senza che sia richiesta alcuna formalità, e che ne possano beneficiare anche le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto non erano ancora state ammesse alla moratoria.