30 Marzo 2023
Documentazione con contenuti certi
di Alessandro Germani
Il nuovo patent box ribadisce una pratica sempre più diffusa, utilizzata già nel vecchio patent box e soprattutto nel transfer pricing, che riguarda società e branch residenti che si trovino a dover affrontare transazioni intercompany con entità del gruppo estere.
Si tratta della penalty protection, cioè la disapplicazione delle sanzioni nel caso in cui la documentazione sia considerata attendibile dall'agenzia delle Entrate in fase di controllo. È una mera facoltà, che però presenta interessanti vantaggi per il contribuente. In altre parole, si discute delle maggiori imposte eventualmente accertate, ma senza l'applicazione delle sanzioni.
La documentazione si compone di due sezioni:
- la A è concettualmente più simile al master file, in quanto descrive il contesto organizzativo, funzionale e di rischio del contribuente attraverso note, organigrammi e schede tecniche;
- la B è invece equiparabile alla documentazione nazionale, perché riguarda le componenti di calcolo dell'agevolazione, attraverso la predisposizione di schede intestate ai beni immateriali, anche desunte dalla contabilità analitica, di prospetti contabili, di fogli presenza, di dichiarazioni ufficiali di responsabili d'azienda.
Nella sezione B, che rappresenta il cuore della documentazione, va riportato anche il conteggio della variazione in diminuzione esposta in dichiarazione per ciascun intangible oggetto di agevolazione. Stesso conteggio va predisposto anche per la variazione in diminuzione che retroagisce fino all'ottavo periodo antecedente a quello in cui l'intangible ottiene un titolo di privativa industriale (articolo 6, comma 10-bis, decreto legge 146/2021).
È previsto un onere informativo più leggero in presenza di Pmi, come avviene anche per il transfer pricing.
La documentazione va redatta in italiano, con eventuali parti in inglese nel caso in cui si abbia a che fare con attività di ricerca operate all'estero. Si richiede poi la firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, ciò anche in caso di dichiarazione integrativa.
Il giudizio di idoneità riguarda sia il piano sostanziale sia quello formale. Circa il primo, la penalty protection non sarà accordata se la documentazione non consenta di riscontrare la presenza delle condizioni per beneficiare del regime.
Circa il piano formale, è necessaria la firma elettronica con marca temporale della documentazione, entro i termini di presentazione ordinaria della dichiarazione con cui si beneficia dell'agevolazione o nei 90 giorni successivi in caso di dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva.
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