24 Maggio 2021
Legali e agenzie di recupero aiutano a provare la «certezza»
di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo
Proprio in considerazione del fatto che - in base all'articolo 101, comma 5, del Tuir - il presupposto per la deduzione della perdita è la sussistenza degli elementi certi e precisi, è indispensabile effettuare una valutazione caso per caso della idoneità di tali elementi a dimostrare la definitività della perdita, tenendo conto del contesto in cui la stessa è maturata. La deducibilità fiscale basata su processi valutativi è stata da sempre interpretata dal Fisco in termini particolarmente restrittivi e subordinata a rigide prescrizioni.
Secondo l'amministrazione, infatti, gli elementi «certi e precisi» idonei a rendere fiscalmente rilevante la perdita su crediti potrebbero essere provati senza incertezza solo nell'ipotesi in cui il creditore abbia esperito - senza risultato - tutti i mezzi legali a disposizione al fine di vedere soddisfatta la propria pretesa.
Se l'inesigibilità è, invece, temporanea, la perdita rientra tra quelle «potenziali» (circolare 26/E/2013, paragrafo 3).
Le prove della «perdita»
A tal fine, possono essere tenute in considerazione le lettere di legali incaricati o le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti (articolo 115 Tulps) in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero, sempre che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto dell'attività di recupero, l'attività svolta per il recupero e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore.
In passato l'amministrazione finanziaria ha inoltre riconosciuto pienamente la deducibilità fiscale delle perdite in presenza di procedure esecutive individuali non andate a buon fine, a condizione che le stesse siano supportate dai documenti attestanti l'esito negativo (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo) e sempre che l'infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva. Allo stesso modo, validi elementi risultano costituiti dall'irreperibilità del debitore, da una situazione patrimoniale deficitaria (Cassazione, 11329/2001) o di nullatenenza, oppure in situazioni in cui l'avvio o la prosecuzione di procedure esecutive individuali risulterebbe del tutto sconveniente in termini di costi/benefici (costi certi di recupero uguali o superiori all'importo del credito ragionevolmente recuperabile).
Le rinunce
La Cassazione (ordinanza 19 gennaio 2021, 743) ha chiarito che, qualora la perdita derivi da un atto di rinuncia al credito è necessario che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un'effettiva irrecuperabilità del credito che deve essere provata dal creditore. In assenza, la rinuncia rientra tra gli atti di liberalità indeducibili fiscalmente. Allo stesso modo, particolare attenzione va fatta in caso di crediti prescritti. Infatti, secondo l'agenzia (interpello 197/2019), anche l'inattività del creditore, che porta alla prescrizione del credito, potrebbe evidenziare una volontà liberale, che ne compromette la deducibilità.
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