14 Settembre 2023
Valori contabili da indicare rispetto a quelli fiscali
di Alessandro Germani
Accanto alla compilazione delle variazioni in aumento e diminuzione nel quadro RF, la gestione dei crediti e delle relative perdite trova spazio nel quadro RS, nei righi da RS64 a RS69 della Sezione II dedicata alle imprese industriali e commerciali. Si tratta di una fattispecie tipica di valori – contabili e fiscali – spesso divaricati nel caso in cui una svalutazione o una perdita civilistica non abbiano anche i requisiti di deducibilità fiscale. Così il rigo RS64 accoglie l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell’esercizio precedente, come valore di bilancio e valore fiscale. Il rigo RS65 accoglie le perdite, sia di bilancio che fiscali, mentre il rigo RS66 accoglie la differenza, solo per i valori fiscali, degli importi dei righi RS64 e RS65. Se detta differenza è negativa, il rigo non va compilato. Il rigo RS67 accoglie le svalutazioni e gli accantonamenti dell’esercizio, distinguendo sempre il valore di bilancio e quello fiscale, mentre il rigo RS68 accoglie l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio, sempre come valore civilistico da un lato e fiscale dall’altro. Infine il rigo RS69 accoglie il valore dei crediti risultanti in bilancio, distinguendo fra valore di bilancio e valore fiscale.
Vediamo un esempio di compilazione del quadro.
Supponiamo che il valore dei crediti commerciali sia pari a 1.000.000 euro e che vi sia un fondo svalutazione crediti contabile a fine 2021 di 10.000 euro, mentre l’importo fiscale, ovvero quello dedotto ex articolo 106, comma 1, del Tuir, è pari a 7.500. Quindi la compilazione del rigo RS64 vedrà l’importo di 10.000 come valore di bilancio e di 7.500 come importo fiscale. Supponiamo che non vi siano perdite dell’esercizio, per cui il rigo RS65 accoglie zero per entrambi i valori. A quel punto nel rigo RS66 comparirà una differenza fiscale di 7.500. A fine 2022 vengono effettuate svalutazioni dei crediti di tipo generico, non quindi ascrivibili a crediti di modesto importo o assoggettati a procedure concorsuali, per ipotesi pari a 20.000 euro. Poiché il totale dei crediti di bilancio è pari a 1.000.000 euro, risulterà deducibile a titolo di svalutazione ex articolo 106, comma 1, solo l’importo pari allo 0,50% dei crediti, ovvero pari a 5.000. Questo comporta che la differenza di 15.000 (20.000 – 5.000) dovrà iscriversi quale variazione in aumento nel rigo RF 31 (codice 41). A quel punto nel rigo RS67 la svalutazione dell’esercizio contabile sarà pari a 20.000, mentre il relativo valore fiscale sarà pari a 5.000. Questo comporta che nel rigo RS68 il totale del fondo svalutazione contabile ammonterà a 30.000 (pari alla somma di 10.000 e 20.000), mentre il valore fiscale sarà pari solo a 12.500 (come somma di 7.500 e 5.000). L’importo dei crediti nel rigo RS69 accoglierà un valore contabile di 970.000 e fiscale di 1.000.000.
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