14 Settembre 2023
PERDITE SU CREDITI - Subito deducibili gli importi mini e quelli di procedure concorsuali
di Alessandro Germani
Nel conteggio delle imposte occorre analizzare i crediti per stabilire i casi in cui le perdite abbiano i requisiti per la deducibilità fiscale. Nei casi in cui le perdite su crediti siano indeducibili perché mancano gli elementi richiesti dall’articolo 101 comma 5 del Tuir esse devono essere collocate fra le variazioni in aumento nel rigo RF 19. Può capitare che tali condizioni intervengano in un esercizio successivo, nel quale dunque la perdita costituirà una variazione in diminuzione da includere nel rigo RF 55 codice 16.
In generale le perdite su crediti sono deducibili in presenza degli elementi certi e precisi. Un primo grosso screening può essere effettuato distinguendo le posizioni di quei clienti che sono interessati da procedure concorsuali e quelle dei cosiddetti minicrediti.
Per quanto riguarda i primi, il legislatore presuppone la presenza degli elementi certi e precisi quando il cliente:
- è assoggettato a procedure concorsuali
- ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto n. 267/42
- ha concluso un piano attestato in base all’articolo 67, comma 3 lettera d), del regio decreto n. 267/42
- è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
La norma stabilisce anche il momento a partire dal quale è ammessa la deducibilità della perdita ovvero dalla data:
- della sentenza dichiarativa del fallimento (oggi liquidazione giudiziale)
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo
- del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
- di ammissione per le procedure estere equivalenti
- di iscrizione nel registro delle imprese per i piani attestati.
L’altra casistica è quella dei crediti di modesta entità per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito. Sono tali i crediti di importo non superiore a 5mila euro per le imprese di più rilevante dimensione (cd. grandi contribuenti attualmente con ricavi o volume d’affari superiore a 100 milioni di euro) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.
Il successivo comma 5-bis stabilisce che per le suddette categorie di crediti la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA