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14 Settembre 2023

Documentazione non obbligatoria ma consente di evitare sanzioni

di Alessandro Germani


Con l'avvicinarsi della scadenza delle dichiarazioni dei redditi, le imprese italiane che hanno rapporti con entità di gruppo situate all'estero o le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti devono predisporre la documentazione di transfer pricing (articolo 110, comma 7 del Tuir). Essa, pur non essendo obbligatoria, se predisposta consente di beneficiare della disapplicazione delle sanzioni qualora l'amministrazione finanziaria, in caso di verifica, contesti i prezzi di trasferimento applicati.

Ciò comporta le necessità di redigere il master file, che dà conto:

  • del gruppo in relazione alle sue caratteristiche, di business e societarie, nonché dei metodi di fissazione dei prezzi adottati;
  • della documentazione nazionale, che invece entra nel merito dell’entità italiana allo scopo di descrivere gli addebiti e gli accrediti con le altre entità del gruppo nonché i prezzi di trasferimento applicati.

È un lavoro che deve essere costruito conoscendo i flussi dell'azienda nonché le sue caratteristiche, in quanto il transfer pricing è in primo luogo un lavoro di matrice aziendalistica, che poi ripercuote le sue conseguenze in ambito fiscale mediante la determinazione dei prezzi di trasferimento.

Con riferimento a questi ultimi, non esiste più una gerarchia che impone l'utilizzo dei metodi principali (confronto di prezzo, prezzo di rivendita e cost plus) rispetto a quelli reddituali (profit split e transactional net margin method) il cui utilizzo risulta sempre più diffuso. Ciononostante, esiste sempre una preferenza verso i primi. Per i metodi reddituali, poi, non esiste più la circostanza per cui ci si debba appiattare sul valore della mediana, in quanto tutti i valori contenuti all’interno dell’intervallo sono considerati conformi al principio di libera concorrenza (Dm 14 maggio 2018 e circolare 16/E/22).

Una notevole semplificazione riguarda i servizi cosiddetti a basso valore aggiunto: in quel caso è ammissibile l'addebito che consideri i costi sostenuti (diretti e indiretti) più un margine del 5%. A fronte della notevole semplificazione, tuttavia, quando un servizio infragruppo è applicato a differenti beneficiarie, è importante scegliere correttamente la chiave di allocazione dell'addebito complessivo fra tutte le entità coinvolte.

Altro aspetto a cui bisogna sempre prestare la massima attenzione è, in ogni caso, l'inerenza del costo, inteso come beneficio per il soggetto che riceve quella prestazione: non è infrequente che in caso di verifica l'agenzia delle Entrate si trovi a contestare determinati addebiti in quanto sostiene che per l'entità italiana essi non hanno comportato un reale beneficio.

La disciplina dei prezzi di trasferimento si applica poi anche alle transazioni finanziarie. Non è infrequente che nei gruppi vi sia il ricorso al cash pooling, che richiede la fissazione di una corretta remunerazione per la società che lo gestisce, nonché dei tassi a credito e a debito per tutte le entità coinvolte nel meccanismo.

In passato si barrava il possesso della documentazione indipendentemente dal fatto che realmente la si fosse predisposta per tempo. Oggi, con le novità della firma elettronica e della marcatura temporale dei documenti, ciò non è più consentito. Motivo per cui la pianificazione dei lavori appare molto più stringente.

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