26 Ottobre 2023
Tre livelli di imposizione per assicurare il prelievo minimo
di Alessandro Germani
Il decreto internazionalizzazione (esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 16 ottobre) recepisce la direttiva 2523/2022 d’introduzione della global minimum tax e disciplina al capo II le differenti imposte applicabili utilizzando termini italiani come traduzione di quelli inglesi. Così l’Income inclusion rule (Iir) diventa l’«imposta minima integrativa», l’Undertaxed payments rule (Utpr) diventa l’«imposta minima suppletiva», la Qualified domestic minimum top up tax (Qdmtt) diventa l’«imposta minima nazionale».
La global minimum tax prevede un’imposizione integrativa (Top up tax) che scatta nel caso in cui le imprese appartenenti al gruppo non scontino un livello minimo di imposizione nei Paesi in cui operano. Tale imposizione integrativa si articola attraverso tre imposte:
- l’imposta minima integrativa (Iir), ex articolo 13 del decreto;
- l’imposta minima nazionale (Qdmtt), ex articolo 18 del decreto;
- l’imposta minima suppletiva (Utpr), ex articolo 19 del decreto.
L’imposta minima integrativa è l’imposta dovuta da un’impresa capogruppo in relazione alle imprese del gruppo che scontano un’imposizione inferiore al 15% nel Paese in cui sono localizzate. Il meccanismo impositivo si caratterizza per una modalità dall’alto verso il basso in quanto prevede che l’imposta minima integrativa vada applicata dall’impresa nella posizione più elevata nella catena partecipativa. L’imposta minima suppletiva ha invece una funzione di salvaguardia del sistema (regola di backstop), applicandosi solo in circostanze specifiche in cui l’imposizione integrativa non viene prelevata con l’imposta minima integrativa.
La direttiva poi attribuiva ai vari Stati la possibilità di istituire l’imposta minima nazionale (Qdmtt) che grava a quel punto sulle imprese di gruppi multinazionali o nazionali localizzate in Italia, e viene calcolata con le stesse regole dell’imposta minima integrativa. Di fatto l’imposta minima nazionale risponde alla finalità di attribuire un meccanismo di tassazione all’Italia piuttosto che ad altri Paesi. Infatti, nel caso in cui a livello impositivo per le imprese di un gruppo che operano in Italia si determini una situazione tale per cui il tax rate effettivo dovesse attestarsi al di sotto della misura consentita del 15% come tassazione minima, la previsione della Qdmtt fa sì che la top up tax venga prelevata direttamente dallo Stato italiano e non vi sia l’intervento impositivo di altri paesi in sostituzione dell’Italia.
Come chiarito dalla relazione illustrativa allo schema iniziale di decreto, il sistema prevede la seguente sequenza:
imposizione integrativa da parte del Paese in cui le imprese del gruppo multinazionale scontano una bassa imposizione se tale Paese sceglie di introdurre una imposta minima nazionale qualificata (Qdmtt);
imposizione integrativa da parte del Paese di localizzazione della partecipante diretta o indiretta, tenendo conto di quanto eventualmente prelevato attraverso una imposta minima nazionale (Iir);
imposizione integrativa (Utpr) da parte dei Paesi che adottano le regole Globe, in cui il gruppo multinazionale è presente con altre imprese, nelle ipotesi in cui l’imposizione integrativa dovuta in relazione alle imprese del gruppo soggette a bassa imposizione non è stata prelevata o lo è stata solo in parte.
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