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26 Ottobre 2023

Salvaguardia con la capogruppo in Paesi terzi

di Alessandro Germani


L’imposta minima integrativa (Iis) viene versata dalla controllante capogruppo italiana in relazione alle partecipazioni dirette o indirette in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro paese (articolo 13). Lo stesso dicasi per la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale che è un’impresa a bassa imposizione o in relazione alle imprese partecipate anch’esse a bassa imposizione. In base all’articolo 14 lo stesso meccanismo è applicato in capo alla partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano, controllata da un’impresa di un paese terzo. Ciò vale sia per le sue partecipazioni in altri paesi che siano a bassa imposizione, sia per se stessa o per le sue partecipazioni italiane che siano a bassa imposizione. Lo stesso principio (in base all’articolo 15) si applica alla partecipante parzialmente posseduta, ovvero i cui diritti agli utili sono detenuti per più del 20% da soggetti terzi ossia da una o più persone fisiche o da una o più entità che non fanno parte del gruppo multinazionale o nazionale. L’attribuzione dell’imposta minima integrativa (articolo 16) alla controllante avviene imputando ad essa il reddito rilevante con le tecniche tipiche del bilancio consolidato per stabilire la quota di utile del gruppo rispetto a quella di terzi.

L’imposta minima nazionale, disciplinata dall’articolo 18, riguarda tutte le imprese e tutte le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e si determina sulla base dei bilanci o rendiconti redatti in conformità ai principi contabili da queste adottati in ottemperanza alla normativa fiscale o societaria italiana oppure sulla base dei bilanci o rendiconti soggetti a revisione contabile esterna qualora questi siano redatti in conformità a tali principi contabili sebbene la normativa fiscale o societaria italiana non le obblighi ad adottarli.

L’imposta minima suppletiva (articolo 19) scatta nel caso in cui la controllante capogruppo sia localizzata in un Paese terzo che non applica un’imposta minima integrativa equivalente ovvero è una entità esclusa, laddove tutte le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano, diverse dalle entità di investimento, sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva, di un importo spettante allo Stato italiano. Esso è calcolato mediante il riferimento a dei profitti eccedenti rispetto al reddito riconducibile ad un’attività economica sostanziale.

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