19 Ottobre 2023
Sì al riporto delle perdite se si supera l’activity test
di Alessandro Germani
Un aspetto di fondamentale importanza nella pianificazione fiscale delle fusioni è la valutazione circa la possibilità di riporto delle posizioni soggettive (perdite fiscali, interessi passivi, Ace) nell’ambito dell’operazione. Perché l’articolo 172, comma 7 del Tuir pone dei vincoli ben precisi che occorre superare per ottenere la riportabilità. Altrimenti è obbligatorio presentare un interpello disapplicativo all’agenzia delle Entrate per ottenere il benestare al suddetto riporto.
In generale non vi sono problemi particolari laddove l’operazione sia intercompany in un ambito in cui è già innestato il consolidato fiscale. Questo perché quest’istituto già di per sé consente il riporto delle perdite, in quanto la fusione non dà alcuna possibilità ulteriore rispetto a quanto previsto dal consolidato (circolare 9/E/10).
Discorso differente invece nel caso in cui non sia innestato il consolidato o comunque, come accade spesso in operazioni di change of control, tipiche del private equity, si acquisisca una target e poi si proceda alla sua incorporazione, mediante una fusione diretta o inversa.
In questi casi infatti la norma stabilisce, secondo una logica che mira a contrastare il commercio delle cosiddette bare fiscali, che le perdite e le altre posizioni soggettive siano automaticamente riportabili se si superano vincolo patrimoniale e activity test. Il primo mira a confrontare le posizioni soggettive col patrimonio netto, senza tener conto di conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa. Il secondo invece guarda al conto economico dell’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata e lo mette a confronto coi due precedenti quanto ai ricavi e ai costi del personale, per verificare che siano superiori al 40 % rispetto alla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Se queste condizioni non sono integrate allora occorre presentare un interpello disapplicativo all’Agenzia, che risponde in un termine di 120 giorni, nel quale occorrerà motivare il perché le condizioni non siano integrate.
Al di là del fatto che le operazioni di leveraged buy out siano state sdoganate con la circolare 6/E/16, per il resto numerose risposte delle Entrate danno conto del fatto che l’approccio dell’Agenzia si basa ormai su criteri sostanzialistici. In ogni caso sarà anche da tenere in considerazione come la disciplina del riporto perdite sarà affrontata dalla legge dele ga.
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