09 Febbraio 2024
Tabella delle aliquote non allineata ai rami attuali
di Alessandro Germani
Il restyling dell’imposta sulle assicurazioni segue la specifica previsione della legge delega che in un primo momento non era presente, essendo stata inserita solo successivamente. Per ciò che concerne l’impianto relativo ai termini di accertamento, esso ha formato oggetto del decreto accertamento analizzato nell’articolo sopra. Ma la previsione della legge delega è più ampia: fa riferimento tanto all’apparato sanzionatorio quanto alle modalità e ai criteri di applicazione dell’imposta, nell’ottica della razionalizzazione delle relative aliquote.
Bisogna infatti ricordare che l’imposta sulle assicurazioni è disciplinata attualmente da una normativa risalente al 1961, motivo per cui è tutto l’impianto a risultare particolarmente datato e bisognoso di adeguamento.
Così attualmente l’articolo 24 della legge 1216/1961 relativo all’apparato sanzionatorio prevede varie casistiche in cui, a fronte dell’infedele indicazione degli imponibili (nei registri o nelle polizze) o dell’infedele denuncia, le sanzioni variano da un minimo del 200% a un massimo del 400%.
Va da sé che si tratta di un impianto oltremodo datato e fortemente penalizzante per i contribuenti, per cui è auspicabile che nel decreto che si occuperà degli aspetti sanzionatori venga posto rimedio a disposizioni che ormai non hanno più motivo di esistere e che non si riscontrano né nel corpo dell’Iva né tantomeno in quello delle imposte sui redditi.
L’altro tema che andrebbe affrontato è quello relativo alle aliquote. Infatti occorre considerare che l’impianto delle aliquote dell’imposta sulle assicurazioni è basato sugli allegati A, B e C che risalgono a tantissimi anni fa. Questo è in grado di generare un’enorme confusione, laddove in ambito assicurativo si considerano le classificazioni dei rami che sono stabilite dall’articolo 2 del Dlgs 209/2005 (Codice delle assicurazioni private, Cap), che logicamente è sopraggiunto dopo rispetto alle aliquote della legge 1216/1961.
Ora, è vero che siamo in presenza sostanzialmente di due ambiti differenti, perché la classificazione in rami del Cap segue una logica di requisiti autorizzativi e di vigilanza in funzione del livello del rischio, mentre la tariffa della legge del 1961 ha lo scopo di differenziare le aliquote in funzione della capacità contributiva manifestata dalla copertura dei singoli rischi. È poi evidente che, quando le aliquote fiscali sono state introdotte, logicamente non esisteva la classificazione di rischio che è ben successiva, in quanto giunge nei primi anni duemila con il Codice.
Tuttavia, nell’ottica di operare un restyling di questa imposta, probabilmente andrebbe cercato un allineamento anche fra la classificazione dei rischi e le aliquote applicabili, pur nel rispetto delle finalità differenti.
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