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09 Febbraio 2024

Introdotti la dichiarazione tardiva e termini di accertamento come l’Iva

di Alessandro Germani


L’articolo 5 del decreto accertamento interviene con alcune modifiche sulla disciplina dell’imposta sulle assicurazioni (legge 1216/1961), per introdurre la fattispecie della dichiarazione tardiva nei 90 giorni e per ridurre i termini di accertamento in caso di infedele o omessa denuncia a cinque e sette anni, in linea con quanto avviene per l’imposta sul valore aggiunto.

La previsione di una rimodulazione dell’imposta sulle assicurazioni era stata introdotta in corso d’opera nella legge delega (la 11/2023), laddove l’articolo 17 comma 1, lettera h), n. 2 ha previsto «la revisione dei termini di accertamento dell’imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del relativo apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell’imposta, nell’ottica della razionalizzazione delle relative aliquote». Per i termini di accertamento interviene il decreto in questione, mentre sugli altri punti si rimanda all’altro articolo in pagina.

Denunce tardive

Viene in prima battuta introdotta la previsione delle denunce tardive anche ai fini dell’imposta sulle assicurazioni, così come per l’Iva e le imposte dirette. Al riguardo viene aggiunto il comma 2-bis all’articolo 9 della legge 1216/1961 stabilendo che sono considerate valide le denunce presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.

La previsione è importante perché consente di avere una tempistica suppletiva di 90 giorni rispetto alla canonica scadenza delle denunce annuali (fissata al 31 maggio dell’anno successivo rispetto a quello di riferimento) cosicché il ritardo verrà sanzionato (potendo formare oggetto di sanzione mediante ravvedimento) ma non costituisce ipotesi ben più gravosa di omessa denuncia.

Termini

La seconda novità è la riformulazione dell’articolo 29 della legge 1216/1961, introducendo termini di accertamento in linea a quelli attuali dell’Iva. Così in caso di denuncia presentata l’azione dello Stato decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia infedele, con una notevole differenza rispetto al termine attuale di 10 anni. Al tempo stesso, nel caso di denuncia omessa il termine sarà di sette anni. La relazione illustrativa chiarisce che l’impianto dell’imposta era tarato su dei termini di accertamento che sono stati già superati dalla riforma degli anni 1972-1973, necessitando quindi di restyling.

È poi previsto che l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia. La novità è espressamente prevista a decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024. Inoltre, mentre tale azione nella formulazione vigente si prescrive passati tre anni dal giorno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata, nella nuova formulazione il riferimento è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia. Legandosi così anche alle denunce presentate tardivamente che costituiscono l’altra novità introdotta dal decreto.

Entrata in vigore

Per le denunce tardive, la stessa è dalle dichiarazioni presentate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta. Anche i nuovi termini di decadenza si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta, tranne le ipotesi della liquidazione legate alle dichiarazioni relative al 2024.

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