18 Gennaio 2024
Perdite su crediti, deduzioni ancora rinviate
di Alessandro Germani
Il rinvio delle deduzioni su svalutazioni e perdite su crediti sia Ires sia Irap risponde a chiare esigenze di gettito, anche se determina notevoli difficoltà applicative.
Dal 2015 le perdite su crediti e le svalutazioni per le banche e le compagnie assicurative sono deducibili sia a livello Ires sia Irap. I crediti in questione sono quelli verso i clienti o gli assicurati. La norma originaria stabiliva che le suddette perdite e svalutazioni fossero deducibili nel 2015 in misura pari al 75% e rinviava poi la deduzione del restante 25% su più anni con varie percentuali, fino al 2025. Poi si sono succeduti rinvii in serie, al solo scopo di recuperare gettito rinviando le deduzioni.
Così è stata spostata dal 2018 al 2026 la deduzione del 10%. Poi è toccato a quella del 2019 del 12%, che è stata spalmata dal 2022 al 2025. Poi il recente Dl 17/2022 da un lato ha in parte anticipato la deduzione del 10% relativa al 2026 (il 53% nel 2022 e il restante 47% lasciato al 2026) ma ha poi spalmato il 12% relativo al 2022 in quote costanti nei quattro anni successivi.
Qui si innesta la legge di Bilancio 2024 (commi 49–51), prevedendo che la misura dell’1% sia differita, in quote costanti, al 2027 e al 2028, sia per l’Ires sia per l’Irap e, analogamente, che il 3% del 2026 sia differito, in quote costanti, al 2027 e al 2028.
Infine in tema di acconti, con locuzione non propriamente felice, viene stabilito che al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2026 l’imposta del periodo precedente sia determinata non applicando l’articolo 16 del Dl 83/2015 limitatamente alla quota dell’1% e del 3%. E poi che al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028 non si tenga conto delle disposizioni dei commi 49 e 50.
Appare più chiara la ratio che emerge dalla relazione illustrativa, secondo cui le disposizioni operano già in sede di acconto per il 2024 e 2026 e solo in sede di saldo per i periodi d’imposta 2027 e 2028. La relazione tecnica conferma questa lettura laddove afferma che per il 2024 la deduzione del 18% passi al 17%, facendo operare la disposizione già in sede di acconto per tale annualità. Idem per il 2026 la deduzione passa dal 7,7% al 4,7% operando già in sede di acconto. Mentre il rinvio dell’1% in due quote da 0,5% e quello del 3% in due quote da 1,5% operano solo a saldo. Ciò genera maggiori imposte quantificate in 571,2 milioni fra 2024 e 2026 con riassorbimento nei successivi 2028 e 2029.
Al di là dell’aspetto fiscale di conteggio delle imposte, occorre ricordare la tematica civilistica delle differenze temporanee che danno luogo a Dta (imposte anticipate attive), che devono essere eventualmente rimodellate a seguito delle modifiche.
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