20 Giugno 2024
Sanatoria fiscale per gli acquisti e le vendite «in nero» di beni
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
I commi 78 e seguenti della legge di Bilancio 2024 contengono la sanatoria fiscale relativa alle rimanenze che riguarda l’adeguamento delle esistenze iniziali. È una facoltà per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, riferita al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (in sostanza l’esercizio 2023), da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo.
Si tratta di una regolarizzazione relativa, in particolare, a situazioni originate da vendite o acquisti “in nero” riferite a beni (non servizi).
Infatti, l’adeguamento delle rimanenze, di cui all’articolo 92 del Tuir può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse (si veda anche l’articolo sotto).
Il caso dell’eliminazione
L’eliminazione di esistenze iniziali si verifica quando le rimanenze contabili di magazzino sono, per esempio, pari a 100 mentre in realtà sono 80. In questa situazione esistono vendite che non sono state “scaricate” dal magazzino. Pertanto, il magazzino contabile è superiore a quello reale, classica ipotesi di vendite operate in nero.
La norma prevede il pagamento dell’Iva determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività. L’aliquota media, che tiene conto delle eventuali operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
Ai fini delle imposte dirette (Ires/Irpef) e dell’Irap, deve essere versata l’imposta sostitutiva del 18% sulla differenza tra ammontare determinato ai fini Iva e valore eliminato.
Il caso dell’iscrizione
Il secondo caso, che riguarda l’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, è quello in cui il magazzino risulta sottostimato e si deve procedere a iscrivervi maggiori quantità.
Per esempio, magazzino contabile iscritto per 100 ma quello effettivo è 130: qui, probabilmente, sono stati effettuati acquisti contabilmente non caricati nel magazzino, cioè si è trattato di acquisti in nero.
La regolarizzazione avviene mediante il pagamento della sostitutiva del 18% senza versare alcun importo a titolo di Iva.
Devono essere versate due rate di pari importo, una contestualmente al saldo della dichiarazione per il 2023 e l’altra al secondo acconto per il 2024.
Gli effetti
Il mancato pagamento non fa venir meno l’adeguamento perché, in tal caso, è prevista l’iscrizione a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento.
L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento con riferimento a periodi d’imposta precedenti al 2023.
L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all’entrata in vigore della legge, il 1° gennaio 2024.
L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’Irap.
L’oggetto
La regolarizzazione dovrebbe riguardare le quantità, non i valori. La norma, per le sole eliminazioni e non anche per le iscrizioni di maggiori valori (generalmente per celare perdite), è riferita non solo alle quantità ma anche ai valori. In questo caso, chi volesse ripristinare i corretti valori di quantificazione del magazzino dovrebbe effettuare una svalutazione: difficile ipotizzare di assolvere l’Iva in assenza di vendite in nero, anche perché i maggiori valori sono stati tassati in passato.
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