26 Ottobre 2023
Reddito definito dal consolidato della società capogruppo
di Alessandro Germani
La procedura di calcolo del reddito o perdita rilevante è contenuta nell’articolo 22 dello schema di decreto legislativo sull’internazionalizzazione (esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 16 ottobre) e dimostra che il punto di riferimento per tutto il calcolo è costituito dal bilancio consolidato.
Il reddito o la perdita si determinano apportando all’utile o perdita contabile netta dell’esercizio le variazioni in aumento o in diminuzione dei successivi articoli. Ma viene chiarito che coincidono con il risultato contabile netto dell’impresa dell’esercizio, calcolato in conformità ai principi contabili usati dalla controllante capogruppo per il bilancio consolidato, prima delle rettifiche da consolidamento.
In assenza di questi, e in presenza di altri principi conformi e autorizzati, occorrerà che:
- il bilancio dell’impresa sia predisposto in conformità a questi altri principi contabili;
- le informazioni riportate nel bilancio siano affidabili;
l’uso di questi altri principi non determina differenze permanenti di valore superiore nel complesso a un milione di euro rispetto ai valori che si sarebbero determinati se l’impresa avesse usato gli stessi principi contabili della controllante capogruppo per la preparazione del bilancio consolidato.
L’articolo 23 riguarda le variazioni fiscali da apportare al risultato di bilancio per giungere all’imponibile. Le variazioni riguardano:
- onere fiscale netto;
- dividendi esclusi;
- plusvalenze o minusvalenze escluse su partecipazioni;
- utile o perdita netta imponibile da rivalutazione;
- plusvalenze e minusvalenze da trasferimento di attività e passività escluse in base all’articolo 42;
- utili o perdite asimmetrici su cambi esteri;
- oneri illeciti e sanzioni non deducibili;
- errori e cambiamenti nei principi contabili;
- oneri pensionistici maturati.
Esiste una specifica previsione riferita al transfer pricing. Infatti il comma 5 stabilisce che le transazioni intercorse tra imprese localizzate in differenti Paesi sono oggetto di rilevazioni contabili speculari e per lo stesso importo e le relative componenti del reddito sono registrate secondo il principio di libera concorrenza, ossia prendendo a riferimento le condizioni che sarebbero state pattuite tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili.
Qualora le transazioni intercorse tra imprese localizzate in differenti Paesi non siano state registrate nel rispetto dei criteri espressi nel precedente periodo, l’importo del reddito o perdita rilevante dell’esercizio deve essere coerentemente rettificato.
È previsto poi in base al comma 6 che il valore nominale dei crediti d’imposta rimborsabili qualificati (allegato A, numero 10) concorra alla formazione del reddito o perdita rilevante nell’esercizio in cui matura il diritto al credito.
Vi sono poi delle specifiche previsioni per le componenti positive e negative di reddito relative alle oscillazioni di valore delle attività e passività contabilizzate in base al criterio del f air value o dell’impairment nel bilancio consolidato, che sono escluse, rilevando soltanto nell’esercizio del loro realizzo.
Regole particolari sono previste anche per le plusvalenze nette, come saldo fra plus e minus derivanti dalla cessione di immobili in un determinato Paese, che possono essere ripartite andando a rettificare il reddito o perdita rilevante dell’esercizio di validità dell’opzione e dei quattro esercizi precedenti (quinquennio).
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