28 Marzo 2024
Risarcimento per mancati controlli solo se c’è nesso diretto con il danno
di Alessandro Germani
Il capo II della legge Capitali riguarda la disciplina delle autorità nazionali di vigilanza. L’articolo 20 è dedicato al risarcimento del danno procurato all’investitore e interviene nell’ambito dell’articolo 24 della legge 262/05 relativa alla tutela del risparmio e alla disciplina dei mercati finanziari.
Risarcimento del danno
L’attuale comma 6-bis in relazione alle authority (Banca d’Italia, Consob, Ivass, Covip e Autorità garante della concorrenza e del mercato) prevede una responsabilità in caso di dolo o colpa grave.
Viene aggiunto il comma 6-ter che stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità può agire contro di essa per ottenere solo il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell’Autorità stessa.
Cooling off e cooling in
L’articolo 21 interviene poi a modificare l’articolo 29-bis della legge 262/05 in materia di cooling off e cooling in di componenti e dirigenti di Consob, Bankitalia e Ivass. Viene infatti previsto, diversamente dalle previsioni in vigore, che il periodo temporale in cui dirigenti e organi di vertice della Consob non possono interagire con i soggetti regolati sia non più di due anni ma solo di un anno.
I contratti stipulati in violazione di questo principio sono nulli e la norma non si applica ai dirigenti di uffici di supporto. Sono poi demandate a un decreto della Presidenza del Consiglio le disposizioni attuative di questi meccanismi. Il comma 2 fissa una regola simile anche per Bankitalia e Ivass, stabilendo per queste authority un periodo che non sia superiore all’anno.
La novella riduce il periodo di incompatibilità, previsto nella disciplina del cooling off delle Autorità di vigilanza:
- da due anni a un anno per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Consob (comma 1);
- da un periodo non superiore a due anni a uno non oltre un anno, da stabilirsi con Dpcm da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione (comma 2), per Banca d’Italia e Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).
Abusivismo finanziario
Arriviamo alle novità su abusivismo finanziario e poteri conferiti alla Consob in quest’ambito.
L’articolo 22 della legge Capitali interviene sull’articolo 7-octies del Tuf (Testo unico della finanza) che, al comma 1, prevede la possibilità di intervento della Commissione contro chi offre o svolge servizi o attività di investimento tramite internet senza abilitazione.
Viene, dunque, aggiunto il comma 2 che prevede la possibilità di vietare lo svolgimento di campagne pubblicitarie condotte tramite internet o altri mezzi di comunicazione. Vengono dati espliciti poteri alla Consob per intervenire in quanto all’articolo 36 del Dl 34/19 viene aggiunto il comma 2-quaterdecies.
L’attuale comma 2-terdecies, infatti, prevede già che la Commissione possa intervenire ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet o ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione di rimuovere determinate iniziative da parte di soggetti non autorizzati.
La nuova disposizione aggiunge il potere per la Consob di ordinare anche la rimozione di campagne pubblicitarie effettuate con reti telematiche o telecomunicazione da parte di soggetti non abilitati ad attività o servizi di investimento.
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