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28 Marzo 2024

Limite a un miliardo per le Pmi quotate

di Alessandro Germani


L’articolo 2 della legge 21/ 2024 (legge Capitali) prevede l’innalzamento, per definire una Pmi emittente azioni quotate, della capitalizzazione di mercato da 500 milioni a un miliardo di euro.

L’articolo 1 alla lettera w-quater.1 del Tuf definisce Pmi le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni. Non si considerano Pmi gli emittenti azioni quotate che abbiano superato questo limite per tre anni consecutivi.

È demandato alla Consob, con regolamento, di stabilire le relative disposizioni attuative. Rispetto all’attuale formulazione, la nuova norma prevede l’innalzamento del limite a un miliardo di euro, con l’obiettivo di dosare e calibrare bene gli obblighi degli emittenti sulla base delle reali caratteristiche degli stessi portando quindi a obblighi minori per le Pmi rispetto alle imprese più grandi.

I vantaggi connessi alla qualifica di Pmi riguardano le seguenti discipline:

la trasparenza degli assetti proprietari, con l’innalzamento della soglia minima delle partecipazioni rilevanti da comunicare ex articolo 120 del Tuf dal 3% al 5% (10% come soglia per le partecipazioni reciproche);

le offerte pubbliche d’acquisto obbligatorie, con specifico riferimento alla facoltà degli emittenti Pmi di stabilire, per via statutaria, una soglia Opa diversa da quella standard purché compresa tra il 25% e il 40% (articolo 106, comma 1-ter del Tuf) e di esercitare la facoltà di opt-out statutario dell’obbligo di Opa da consolidamento nei primi cinque anni dalla quotazione (articolo 106, comma 3-quater del Tuf).

L’articolo 15 della legge Capitali interviene poi sull’articolo 6, comma 2-quater, lettera d, numero 1 del Tuf prevedendo l’aggiunta nell’elenco degli enti di previdenza di diritto privato. Questa norma individua quei soggetti che, per le caratteristiche possedute, sono investitori professionali a cui non è necessario che si applichino le classiche cautele generalmente destinate al pubblico dei risparmiatori.

Rientrano in questa categoria le Sim, le imprese di investimento Ue, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i fondi pensione. A questi soggetti si aggiungono ora le casse di previdenza e, in generale, tutti gli enti previdenziali di diritto privato disciplinati dai Dlgs 509/94 e 103/96.

La relazione illustrativa precisa che, in questo modo, si risparmiano a questi soggetti e alle loro controparti le procedure e i costi connessi alla necessità di vedersi riconosciuti come «clienti professionali su richiesta».

In sostanza, si chiarisce che questi enti sono già investitori professionali, per cui la modifica normativa si limita a prendere atto di una caratteristica insita negli stessi e non comporta abbassamenti delle tutele per i relativi iscritti. Sono, infatti, investitori dotati di una strategia di medio lungo periodo (patient capital) per via di obiettivi previdenziali verso gli iscritti.

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