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11 Aprile 2024

Cessione del credito, è solidale la responsabilità del cessionario

di Alessandro Germani


L’articolo 5 del decreto legge Superbonus interviene a colpire potenziali frodi nell’ambito della cessione dei crediti da SuperAce. Vediamo di cosa si tratta.

Limitare le frodi

Va detto che la misura prevista si ricollega, ma è differente dalla logica che ha portato all’abrogazione dell’Ace con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Per quanto riguarda questa agevolazione, infatti, resta soltanto la possibilità di dedurre in futuro le eccedenze che dovessero residuare, come chiarito anche dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 2/E/24.

L’obiettivo del Dl Superbonus è, invece, legato alle frodi che hanno riguardato i crediti relativi ai bonus fiscali e che hanno evidentemente coinvolto, in base alle evidenze del Governo, anche l’aiuto alla crescita.

Ace e SuperAce

Ricordiamo poi che, mentre l’Ace poteva essere utilizzata in compensazione dei crediti Irap nell’arco di cinque anni, la SuperAce (introdotta per il solo 2021), attraverso un’aliquota maggiorata del 15% aveva previsto ulteriori possibilità rispetto alla sua deduzione operata direttamente in dichiarazione dei redditi.

A questo scopo, l’articolo 19 comma 6 del Dl 73/2021 prevedeva la possibilità di utilizzo, senza limiti di importo, in compensazione – in base all’articolo 17 del Dlgs 241/97 – o la richiesta a rimborso.

In alternativa, il credito d’imposta poteva essere ceduto e usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Novità e modifiche

Ora, con il decreto Superbonus, si elimina la facoltà della successiva cessione del credito ad altri soggetti. Un’altra rilevante modifica si riscontra in tema di responsabilità. Infatti, la disciplina previgente prevedeva in capo ai soggetti cessionari la responsabilità solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Adesso, invece, con la stretta apportata dal decreto, si prevede, in primis, che si applichi la norma sul concorso di persone in base all’articolo 9 del Dlgs 472/1997. Ma viene espressamente stabilito che, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari.

Inoltre alle cessioni del terzo periodo si applicano le disposizioni dell’articolo 122-bis del Dl 34/20 che prevede il rafforzamento dei controlli preventivi come misura di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Per cui l’agenzia delle Entrate può sospendere queste cessioni e fra queste vengono ora espressamente previste anche quelle dei crediti da SuperAce.

Infine, il comma 2 dell’articolo 5 stabilisce che i crediti che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono stati precedentemente oggetto di cessione in base all’articolo 19, comma 6, terzo periodo, del Dl 73/21, possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.

Modalità di prevenzione

La stessa relazione illustrativa al decreto chiarisce che la norma mira a contrastare, anche in un’ottica preventiva, le condotte fraudolente. Questo, in base al comma 1, avviene mediante tre modalità:

  • inibendo le cessioni successive alla prima;
  • estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione;
  • estendendo i controlli preventivi anche alle cessioni dei crediti Ace.

Circa il comma 2, la relazione illustrativa chiarisce che i crediti oggetto di precedente cessione possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni previste dalla citata disposizione.

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