19 Dicembre 2024
Ripartizione in base al patrimonio netto
di Alessandro Germani
Per la ripartizione delle posizioni soggettive (perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze Ace) fra scissa e beneficiaria (articolo 173, comma 4) occorre conteggiare il peso del valore contabile delle attività e passività trasferite rispetto al patrimonio netto contabile della scissa quale risultante alla data di efficacia della scissione in base all’articolo 2506-quater del Codice civile (anche qui viene accolto il parere della Camera circa una più puntuale definizione del patrimonio netto di riferimento). La relazione illustrativa chiarisce che occorre rapportare il patrimonio netto ante operazione della scissa con quello (differenza fra attività e passività) trasferito alla beneficiaria. Così se il patrimonio netto della scissa è di 2.000 e il valore delle attività e passività trasferite è 200, le posizioni soggettive sono attribuite alla beneficiaria per il 10% (200/2.000).
A seguito della scissione le riserve iscritte nel bilancio della scissa mantengono il loro regime fiscale (anche perché non sono oggetto di trasferimento alla beneficiaria) mentre al patrimonio netto delle beneficiarie si applica il regime delle riserve di capitale (articolo 47, comma 5, del Tuir).
Coerentemente con la neutralità fiscale dell’operazione transfrontaliera, in presenza di scissa non residente e di scorporo riguardante il trasferimento della stabile organizzazione ad una beneficiaria di nuova costituzione (trasformazione della branch in subsidiary), l’assegnazione delle partecipazioni alla scissa non comporta tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni. Quindi la trasformazione della branch in una subsidiary con iscrizione delle partecipazioni in capo alla scissa non residente non determina tassazione. Ma la casistica è circoscritta ai soli casi in cui la scissa sia residente in un Paese Ue/See, come richiesto dalla Camera.
Sempre su tale indicazione, viene eliminato il comma 15-quater che prevedeva le regole di riporto delle posizioni soggettive anche in caso di beneficiarie preesistenti. In questo modo si lasciano fiscalmente scoperte quelle operazioni effettuate sulla base della prassi civilistica avallata dal notariato di Milano (massima 209/2023).
Il decreto Irpef Ires conferma poi la non abusività della scissione avente a oggetto un’azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta, specularmente a quanto avviene per i conferimenti d’azienda neutrali e successiva cessione in Pex delle partecipazioni.
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