19 Dicembre 2024
La scissione con scorporo conserva il valore dell’avviamento
di Alessandro Germani
Il decreto Irpef Ires si occupa delle scissioni per scorporo per disciplinare sul piano fiscale quelle operazioni introdotte dall’articolo 2506.1 del Codice civile a partire dal 22 marzo del 2023. La decorrenza della disciplina fiscale riguarda le scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto con effetto anche per i periodi d’imposta precedenti laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente alle nuove disposizioni.
Più in generale, il testo definitivo del decreto mantiene tutta l’impostazione data fin dall’inizio, recependo tuttavia le osservazioni del parere della commissione Finanze della Camera che segnano i punti differenti rispetto al testo iniziale.
La scissione per scorporo viene effettuata a favore di una o più beneficiarie di nuova costituzione (ma anche preesistenti) con attribuzione delle partecipazioni non al socio bensì direttamente alla scissa stessa. Si pone quindi quale operazione speculare al conferimento.
Il testo definitivo modifica il comma 4 dell’articolo 173 del Tuir, al fine di chiarire che in tutte le operazioni di scissione, sia quelle tradizionali sia quelle per scorporo, tra le posizioni soggettive oggetto di ripartizione proporzionale sulla base dei patrimoni della scissa e della beneficiaria non rientrano i crediti d’imposta, di natura diversa da quella agevolativa, chiesti a rimborso, né le eccedenze delle stesse imposte utilizzabili in compensazione.
Il comma 15-ter riguarda espressamente le scissioni per scorporo, nelle quali non trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 7, 9 e 10 dell’articolo 173. Non c’è infatti il tema di ripartire il costo fiscale delle partecipazioni nella scissa e nella beneficiaria in capo al socio visto che le partecipazioni nella beneficiaria sono tutte assegnate alla scissa. Non si applica il comma 7 in quanto la retrodatazione della scissione non è consentita nella scissione parziale. Non si applica poi il comma 9 perché in relazione alle riserve la nuova norma contiene una specifica previsione. Né si applica il comma 10 relativo alle posizioni soggettive laddove la beneficiaria sia di nuova costituzione.
L’effetto della neutralità
In ossequio al requisito della neutralità fiscale delle operazioni di scissione è previsto che:
- la scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo, anche se non configurano un’azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione (articolo 2506-quater del Codice civile);
- le attività e passività oggetto di scorporo, compreso l’avviamento se lo scorporo ha a oggetto un’azienda, assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione;
- tali attività e passività si considerano possedute dalle società beneficiarie anche per il periodo di possesso della società scissa, mentre per il computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell’azienda oggetto di scorporo.
La Pex
A livello Pex in base all’oggetto dello scorporo è previsto che:
- se è un’azienda, le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell’azienda;
- se sono partecipazioni con i requisiti Pex, senza considerare la lettera a) dell’articolo 87, le partecipazioni ricevute dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e conservano il periodo di possesso delle partecipazioni oggetto di scorporo (wording allineato al conferimento di partecipazioni neutrale come richiesto dal parere della Camera);
- se sono beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti Pex delle lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione Pex se e quando maturano i relativi requisiti.
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