14 Settembre 2023
Rigo RS 106 da coordinare con file e contabilità
di Alessandro Germani
Nei modelli dichiarativi Ires delle società di capitali, il rigo RS 106 è destinato ai prezzi di trasferimento. Occorrerà barrare:
- la casella A, per le imprese direttamente o indirettamente controllate da società non residente;
- la casella B, per le imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residente;
- la casella C, in caso di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.
Andrà poi barrata la casella «possesso della documentazione» che presuppone il possesso del master file e della documentazione nazionale che, se conformi a quanto previsto dalla legge (articolo 1, comma 6 del Dlgs 471/1997) consente la disapplicazione delle sanzioni (penalty protection, si veda l’articolo sopra) in fase di verifica. Infine le colonne 5 e 6 riportano il totale dei componenti positivi o negativi con imprese estere dello stesso gruppo a cui si applica la disciplina del transfer pricing ex articolo 110 comma 7 del Tuir.
Per imprese multinazionali con presenza di controllate (subsidiaries) o branch in Italia, la redazione del master file spesso non è agevole. Se ci si avvale di quello di gruppo redatto all'estero, andrà considerato che con ogni probabilità non contiene tutte le informazioni richieste dal provvedimento del 23 novembre 2020.
Vi è infatti un giudizio sulla “qualità” della documentazione predisposta. Perché sia il master file sia la documentazione nazionale devono seguire tassativamente gli schemi previsti dal citato provvedimento.
Ciò comporta risvolti non banali: a livello di master file servirà spesso un lavoro certosino di sistemazione e riadattamento delle informazioni messe a disposizione a livello centrale, in aggiunta ad altre che le disposizioni italiane comunque richiedono. Ma spesso le problematiche maggiori riguardano la carenza informativa della documentazione nazionale, per cui prima di barrare il possesso va fatto anche un esame di tipo sostanziale.
Infine, nelle colonne 5 e 6 vanno inseriti gli importi dei componenti positivi e negativi di reddito ai fini del transfer pricing. Va da sé che tali importi devono coincidere con quelli oggetto di analisi nell'ambito della documentazione nazionale e con le scritture contabili e di bilancio. In relazione al country file, infatti, occorre che non ci si limiti ad un mero riporto dei dati, ma vi sia un'esposizione ragionata, anche a livello di chiavi di allocazione degli addebiti provenienti dalle sedi centrali.
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