Precedente Successiva

23 Maggio 2024

Riallineamenti senza più scaglioni: imposta sostitutiva ad aliquota unica

di Alessandro Germani


Nella logica di favorire l’eliminazione dei doppi binari fra civilistico e fiscale, lo schema di decreto Irpef Ires interviene anche sui riallineamenti dei maggiori valori emersi a seguito delle operazioni straordinarie neutrali. Lo fa secondo una logica che favorisce la semplificazione senza comportare alcuna convenienza sul piano fiscale. Vediamo perché.

Il regime previgente

L’articolo 12 interviene nel corpo dell’articolo 176 del Tuir in tema di conferimenti aziendali, per modificare il comma 2-ter. L’attuale meccanismo di riallineamento funziona per scaglioni, in quanto prevede un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap:

  • con aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni;
  • del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni;
  • del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni.

I maggiori ammortamenti possono essere dedotti a partire dal periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, che può coincidere con la dichiarazione dei redditi dell’esercizio in cui l’operazione è stata posta in essere o con quella del successivo.

C’è infine un meccanismo di recapture nel caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione.

Il nuovo regime

Il meccanismo cambia radicalmente: al posto della logica per scaglioni viene prevista un’unica imposta sostitutiva che è commisurata al 21% (18% in relazione all’Ires e al 3% in relazione all’Irap), cui vanno sommate le eventuali addizionali o maggiorazioni.

L’opzione per il riallineamento dovrà essere fatta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione, eliminandosi pertanto la possibilità di farlo anche nella successiva, come è attualmente.

Scompare anche il meccanismo della recapture, mentre per quanto riguarda il versamento viene previsto che sia effettuato in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione (rispetto al meccanismo attuale delle tre rate annuali).

L’eliminazione della recapture, per quanto chiarito dalla relazione illustrativa, risponde al fatto che non vi potranno più essere arbitraggi fiscali con un’aliquota congrua (e piuttosto elevata). La decorrenza viene fissata per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.

Vengono tuttavia salvaguardate quelle fatte con il vecchio regime, prevedendosi che l’opzione sia effettuata nella dichiarazione per il 2023 e la sostitutiva, qualora non già fatto, sia versata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

La nuova logica

Il meccanismo dei riallineamenti opera per tutte le operazioni fiscalmente neutrali, cioè le fusioni, le scissioni e i conferimenti d’azienda. Infatti, le prime due operazioni, rispettivamente agli articoli 172 e 173 del Tuir, richiamano il comma 2-ter dell’articolo 176, che è attualmente oggetto di modifica con il decreto Irpef Ires. Quindi, al di là del fatto che il nuovo meccanismo riguarderà tutte le operazioni neutrali, vi è una considerazione comune che emerge.

Esisteva un meccanismo di riallineamento basato su scaglioni, peraltro introdotto quando l’aliquota Ires era al 33 per cento. Oggi quell’aliquota è stata portata al 24% e per di più la legge delega prevede, almeno a livello tendenziale, una mini Ires al 15%. In questo contesto, il fatto di porre l’imposta sostitutiva ad un livello complessivo del 21% indica, in maniera chiara, che il riallineamento viene visto come una opportunità che deve consentire di semplificare gli aspetti amministrativi, mettendo fine alla gestione di complessi doppi binari.

Ma la logica del risparmio fiscale legato alle operazioni straordinarie, nella sostanza, viene ora completamente abbandonata. O, meglio, non potrà più essere di per sé un driver che possa spingere a riallineare le divergenze di valori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA