24 Novembre 2023
Resi da iscrivere in diminuzione dei ricavi di vendita
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
L’Oic 34 chiarisce la tempistica di rilevazione dei ricavi. Quelli per vendita di beni sono rilevati quando è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita e l’ammontare può essere determinato in modo attendibile. Per valutare se il trasferimento sostanziale dei rischi è avvenuto, si deve tenere conto dei fattori qualitativi (per esempio derivanti dall’analisi delle clausole contrattuali) e quantitativi (derivanti, per esempio, dall’esperienza storica).
Il trasferimento sostanziale dei benefici avviene quando é trasferita alla controparte la capacità di decidere dell’uso del bene e di ottenerne i relativi benefici in via definitiva: questa situazione si verifica quando il cliente può disporre liberamente del bene, rivendendolo, concedendolo in affitto o utilizzandolo nella propria produzione.
I ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base allo stato di avanzamento se sono rispettate le condizioni contenute nel principio Oic 23 oppure, in caso contrario, quando la prestazione è stata definitivamente completata.
Fiscalmente si applica l’articolo 83 del Tuir, che prevede la derivazione, anche rafforzata, con riferimento ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio.
Dal punto di vista fiscale, quantomeno nella generalità delle situazioni più ricorrenti che riguardano gran parte delle imprese, nulla cambia rispetto a quanto fatto sino a ora.
Questo riguarda, in particolare, la contabilizzazione dei fondi per rischi e oneri fiscalmente indeducibili, ad eccezione delle specifiche previsioni contemplate nell’articolo 107 del Tuir.
Pertanto, le nuove regole contabili relative alla valorizzazione dei resi previsti comportano l’indeducibilità dei fondi (sino al verificarsi dei resi), come già avviene per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi internazionali Ias/Ifrs. In proposito l’Oic 34 prevede la contabilizzazione dei resi, riferiti a vendite avvenute nell’esercizio X, che si manifesteranno nel successivo esercizio X+1 in un fondo, come già oggi previsto nell’Oic 31, ma la contropartita in dare del conto economico non è nei costi, ma in diminuzione dei ricavi: in sostanza, il dare del conto economico non è un costo ma una diminuzione dei ricavi.
La situazione riguarda i resi stimati, cioè quelli che avverranno nell’esercizio successivo: nulla cambia per i resi già avvenuti nell’esercizio che, da sempre, sono portati in diminuzione dei ricavi dell’esercizio stesso per quanto prevede l’articolo 2425-bis del Codice civile che impone la rilevazione di ricavi, proventi, costi e oneri al netto di resi, sconti, abbuoni e premi .
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