24 Novembre 2023
L’Oic 34 distingue le cessioni di beni dalle prestazioni di servizi
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
Il principio contabile nazionale Oic 34 Ricavi si applica dal 1°gennaio 2024. Quindi riguarda i bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio a partire da tale data o in data successiva.
Il documento disciplina la rilevazione e valutazione dei ricavi e l’informativa da presentare nella nota integrativa, come si evince dal titolo. Ma per certi aspetti va oltre la loro contabilizzazione, perché regolamenta varie casistiche sino ad ora non ben definite oppure contenute in diversi documenti.
La prima e più importante novità sta nell’identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione per stabilire quali sono le unità elementari da contabilizzare: da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente.
Per esempio, nella vendita di un bene associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni, che impone di separare il ricavo della vendita del bene dal corrispettivo della manutenzione, contabilizzata a parte.
Rilevazione in bilancio
Perciò occorre determinare il valore delle singole unità elementari di contabilizzazione per poi rilevare in bilancio i ricavi in base al principio di competenza, distintamente tra vendita di beni e prestazione di servizi: ovviamente, la separazione è necessaria quando ciascuna delle prestazioni previste dal contratto di vendita è effettuata con modalità e tempi differenti e non occorre se queste sono effettuate nello stesso esercizio.
Restando all’esempio della vendita associata a manutenzione per alcuni anni, l’Oic 34 cambia l’impostazione attuale che impone di correlare i costi relativi al servizio “anticipandoli” con iscrizione di un fondo per oneri in base a quanto prevede il principio Oic 31. Dai bilanci 2024 la correlazione avviene rilevando (riscontando) il servizio in base al principio di competenza, in sostanza quando il servizio viene effettuato nei successivi esercizi nei quali i relativi costi “seguiranno” l’imputazione dei ricavi.
La novità si riflette sul versante fiscale perché evita l’iscrizione del fondo che, essendo fiscalmente indeducibile, comporta variazioni (temporanee) in sede di dichiarazioni fiscali e pone il problema della fiscalità differita (imposte anticipate, iscrivibili solo alle condizioni previste nel principio Oic 25).
Verifica di contratti e prezzi
La prima cosa che le imprese devono fare riguarda la verifica del contenuto dei contratti di vendita che dovrebbero già prevedere la descrizione e quantificazione delle singole prestazioni/unità elementari di contabilizzazione (vendite e servizi) in modo tale da eliminare il problema della valorizzazione e allocazione del prezzo complessivo tra le stesse.
L’Oic 34 precisa che il prezzo di vendita delle singole unità elementari di contabilizzazione è quello previsto contrattualmente, a meno che il prezzo contrattuale non sia significativamente diverso dal listino prezzi, tenuto conto degli sconti normalmente praticati.
Il principio contiene indicazioni nel caso in cui il prezzo di vendita delle singole unità elementari di contabilizzazione non sia previsto dal contratto. Ma è opportuno che nei contratti sia già indicata la scomposizione del prezzo di vendita anche per evitare contestazioni fiscali in merito alla stessa.
Decorrenza
L’Oic 34 si applica a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1°gennaio 2024, con facoltà di non rettificare i dati comparativi e il saldo di apertura del patrimonio netto. Ma la semplificazione più rilevante è la possibilità di applicazione prospettica, che consiste nell’applicare le nuove disposizioni solo ai contratti di vendita stipulati a partire dal 2024.
Pertanto, in alcune imprese potrebbe presentarsi la situazione di contratti stipulati prima del 2024 che seguono le regole precedenti e di contratti successivi che seguono invece le nuove regole dettate dall’Oic 34.
Bilanci abbreviati e «micro»
Infine, le imprese che redigono il bilancio abbreviato e le micro-imprese: pur non essendone obbligate, é opportuno che seguano le regole illustrate.
In caso contrario, applicheranno quelle precedenti con iscrizione dei fondi (indeducibili).
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