07 Marzo 2024
Regolarizzazione possibile con imposta sostitutiva al 18%
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
La legge di Bilancio 2024 contiene la sanatoria fiscale relativa alle rimanenze, che riguarda l’adeguamento delle esistenze iniziali per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, riferita al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (esercizio 2023), da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo.
L’adeguamento delle rimanenze di beni (non servizi), di cui all’articolo 92 del Tuir, è effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. L’eliminazione di esistenze iniziali si verifica quando le rimanenze contabili di magazzino sono, per esempio, pari a 100 mentre in realtà sono 80. Qui esistono vendite che non sono state «scaricate» dal magazzino: è l’ipotesi di vendite non fatturate.
La norma prevede il pagamento dell’Iva determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto. L’aliquota media, che tiene conto delle eventuali operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato. Ai fini delle imposte dirette (Ires/Irpef) e dell’Irap deve essere versata l’imposta sostitutiva del 18% sulla differenza tra ammontare determinato ai fini Iva e valore eliminato.
Il secondo caso, che riguarda l’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, è quello in cui il magazzino è sottostimato e si deve procedere all’iscrizione di maggiori quantità. Per esempio, magazzino contabile iscritto per 100 ma effettivo 130: probabilmente, sono stati effettuati acquisti contabilmente non caricati nel magazzino, ovvero si è trattato di acquisti “in nero”. La regolarizzazione avviene mediante il pagamento della sostitutiva del 18% senza versare alcun importo a titolo di Iva. Da versare due rate di pari importo, una contestualmente al saldo della dichiarazione per il 2023 e l’altra al secondo acconto per il 2024.
L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori e i valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere usati ai fini dell’accertamento con riferimento a periodi d’imposta precedenti al 2023. Inoltre, non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all’entrata in vigore della legge, il 1° gennaio 2024.
L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’Irap: contabilmente si seguono le regole dell’Oic 29 con riferimento agli errori.
La legge pone alcuni dubbi in quanto, oltre all’adeguamento delle «quantità», cita anche i «valori», seppure con riferimento solo alle eliminazioni, problema che riguarda le rimanenze sopravvalutate, per esempio, per coprire perdite di bilancio. In tali casi, tuttavia, l’impresa ha pagato le imposte sui maggiori valori di magazzino e, in assenza di vendite “in nero”, non sembra ipotizzabile il pagamento dell’Iva.
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