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26 Ottobre 2023

Definizione in base al modello Ocse

di Alessandro Germani


L’articolo 25 riguarda il reddito o perdita della stabile organizzazione, la cui definizione la si ritrova nell’allegato A, numero 52) lettere a), b) e c). Si tratta della sede fissa di affari localizzata in un Paese dove essa sia tale in base alle previsioni dell’articolo 7 del Modello Ocse oppure le attribuisca il reddito con modalità similari o che sarebbe stata tale se il Paese avesse avuto un sistema di imposizione sui redditi.

Il reddito o la perdita della stabile organizzazione è il risultato emergente dal suo rendiconto sezionale predisposto secondo principi contabili conformi o autorizzati a condizione che, in quest’ultimo caso, siano rimosse eventuali distorsioni competitive rilevanti.

Se una stabile organizzazione non predispone questo rendiconto, l’importo del suo utile o perdita contabile di esercizio è pari a quello che sarebbe stato registrato qualora ne fosse stata obbligata e avesse adottato i principi contabili utilizzati dalla controllante capogruppo per il bilancio consolidato.

Se l’impresa risponde alla definizione di stabile organizzazione dell’allegato A, numero 52) lettere a) e b), il valore del suo utile o perdita contabile netta di esercizio è rettificato per tener conto delle sole componenti reddituali positive e negative a essa riferibili in base alle disposizioni convenzionali in essere con il Paese di residenza della casa madre o, in assenza di esse, in base alle pertinenti disposizioni interne del Paese in cui essa è localizzata. Per questi fini è del tutto ininfluente l’ammontare delle componenti positive e negative di reddito fiscalmente rilevanti.

L’importo dell’utile o perdita contabile netta di esercizio di una stabile organizzazione non rileva per il calcolo del reddito o della perdita rilevante della casa madre.

La perdita rilevante di una stabile organizzazione è un onere che concorre esclusivamente alla formazione del reddito o perdita rilevante della casa madre, se e nella misura in cui il Paese di localizzazione di quest’ultima considera la perdita rilevante della stabile organizzazione alla stregua di un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile della casa madre. Inoltre, questa perdita non è compensata da componenti positive di reddito che sono imponibili in base alle leggi di questo Paese e del Paese di localizzazione della stabile organizzazione.

Il reddito rilevante della stabile organizzazione, successivamente al riconoscimento della sua perdita rilevante e fino a concorrenza della medesima, concorre esclusivamente alla formazione del reddito o perdita rilevante della casa madre.

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