15 Dicembre 2023
Pir ordinari, l’addio all’unicità resta vincolato allo stesso intermediario
di Alessandro Germani
I Pir (Piani individuali di risparmio) sono contenitori di attività finanziarie introdotti dalla legge di Bilancio 2017 per convogliare alle imprese le risorse necessarie a effettuare investimenti, veicolandole dagli operatori in surplus, tipicamente le persone fisiche che costituiscono l’ambito dei risparmiatori. Come tentativo volto a rendere il sistema finanziario nazionale meno bancocentrico e più orientato ai mercati.
In questo contesto dapprima è stata prevista la regola della cosiddetta unicità del Pir, nel senso che ogni persona fisica dovesse detenere un solo Pir e che ciascun Pir fosse intestato a una sola persona fisica.
Questo strumento finanziario ha fatto registrare nei primissimi anni un forte sviluppo determinato da un cospicuo afflusso di risorse alle imprese. Tuttavia, rispetto a quella che è sembrata essere l’intenzione del legislatore, ossia di convogliare le risorse verso le Pmi quale modello di impresa artefice dello sviluppo del sistema industriale nazionale, queste risorse sono affluite perlopiù verso realtà quotate.
Così accanto ai Pir ordinari, sono stati lanciati successivamente i Pir alternativi (o Pir Pmi), indirizzati verso una tipologia di risparmiatori più sofisticata, dunque con caratteristiche di maggior illiquidità e rischio, destinate a finanziare Pmi non quotate, con limiti e caratteristiche di investimento peculiari rispetto ai Pir ordinari (si veda il pezzo accanto).
In questo contesto si innestano le modifiche apportate ora dal Dl Anticipi (Dl 145/2023) con l’articolo 8-quinquies introdotto in fase di conversione. Laddove probabilmente il legislatore ha visto l’opportunità di rilanciare i Pir rispetto ai deflussi che costantemente lo strumento fa registrare, superando in maniera netta la tradizionale unicità che li caratterizzava all’origine. Ma che per i soli Pir alternativi era stata già superata dall’articolo 1 comma 27 della legge 234/21 (circolare 10/E/2022).
Così il nuovo testo modifica il comma 112, distinguendo fra Pir ordinari e Pir alternativi.
Per i primi viene ribadita l’unicità del Pir, che si supera solo in presenza di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di 40mila e 200mila euro.
Ciò sembra presupporre che per i Pir ordinari si possa superare l’unicità ma all’interno di una gestione comunque demandata allo stesso intermediario o alla stessa compagnia assicurativa.
Invece per i Pir alternativi ciascuna persona, fermi i limiti di 300mila euro e 1,5 milioni di euro, può essere titolare di più piani.
In questa seconda casistica non c’è il richiamo al gestore o alla compagnia, che limita per gli ordinari il superamento della unicità del Pir. Probabilmente questo è da ascriversi al fatto che si tratta di una categoria di strumenti che si rivolgono a un pubblico più sofisticato e selezionato, per cui è ipotizzabile anche il ricorso a plurimi gestori. Resta in ogni caso il principio per cui ciascun Pir possa avere un solo titolare.
La norma prevede poi, per i soli Pir ordinari, che l’intermediario o l’impresa di assicurazione presso i quali sono costituiti i piani, all’atto dell’incarico acquisiscano dal titolare un’autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di altro piano presso altri.
A questo punto, poi, il comma 2 dell’articolo 8-quinquies, laddove prevede l’eliminazione del riferimento ai Pir alternativi nell’articolo 13-bis, comma 4 del Dl 124/2019, appare un migliore coordinamento alla luce delle modifiche apportate nel regime.
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