07 Dicembre 2023
Corsia veloce per l’interpello
di Alessandro Germani
La disapplicazione delle sanzioni prevista nella cooperative compliance non si applica in ogni caso, ma è circoscritta ai soli casi in cui il rischio fiscale sia stato comunicato attraverso l’interpello abbreviato o la comunicazione di rischio. Al di là del fatto di auspicare una disapplicazione in tutti i casi per il solo fatto che il contribuente si mostra particolarmente virtuoso nel momento in cui entra in una procedura di dialogo ex ante e totale col fisco, vediamo le caratteristiche di queste due fonti di innesco informative che nel testo attuale del decreto legislativo garantirebbero la completa penalty protection.
La comunicazione di rischio è prevista dall’attuale articolo 5, comma 2 lettera b) del Dlgs 128/15, in base al quale è richiesto al contribuente, fra i doveri, un comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all’agenzia delle Entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva. Questa norma non è al momento soggetta a modifiche nel testo attualmente circolato.
L’interpello abbreviato è invece previsto dall’articolo 6 comma 2, in base al quale l’Agenzia nei quindici giorni dalla ricezione verifica l’idoneità di quanto presentato dal contribuente e comunque si impegna a rispondere in un termine di 45 giorni, che corrispondono alla metà dei 90 giorni del classico interpello ordinario. Questa la via preferenziale della norma primaria.
Attualmente l’interpello abbreviato è disciplinato dal Dm 15 giugno 2016. Esiste un trait d’union fra l’interpello e la comunicazione di rischio. Ciò in quanto l’articolo 3 del Dm chiarisce che l’interpello è preventivo rispetto alla presentazione della dichiarazione (infatti la presentazione dopo i termini produce l’inammissibilità dell’istanza), ma altresì che nei doveri di trasparenza e collaborazione è ricompresa la tempestiva comunicazione all’ufficio dei rischi per i quali il contribuente intende presentare l’istanza di interpello abbreviato.
A livello di contenuti, l’interpello ricomprende la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto in relazione al quale l’interpellante ravvisa rischi fiscali nonché l’indicazione che si tratta di una fattispecie di interpello previsto dal regime dell’adempimento collaborativo. Anche il decreto ribadisce il termine dimezzato di 45 giorni per questa specifica casistica.
Tra i doveri del contribuente è prevista la comunicazione tempestiva all’ufficio competente circa il fatto di aver tenuto un comportamento non conforme al contenuto della risposta delle Entrate. Appare in ogni caso prevedibile che nella revisione della procedura vi possa essere un restyling anche di tale interpello.
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