14 Settembre 2023
Il reddito prodotto va nel quadro FC e si tassa per trasparenza nell’RM
di Alessandro Germani
La disciplina delle Cfc (controlled foreign companies) si applica a società ed enti commerciali residenti, nonché a società non residenti con stabile organizzazione in Italia, quando controllano direttamente o indirettamente soggetti non residenti o ne detengono una partecipazione agli utili oltre il 50% (articolo 167, Tuir).
Si considerano soggetti controllati non residenti anche le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti non residenti e quelle di soggetti residenti che abbiano optato per la branch exemption.
Dal punto di vista oggettivo, la disciplina Cfc si applica se i soggetti non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti se residenti in Italia;
- oltre un terzo dei proventi realizzati rientra in una o più categorie elencate alla lettera b), comma 4, articolo 167, Tuir (passive income).
Una volta accertata la ricorrenza del regime Cfc per la partecipata estera, scatta la tassazione per trasparenza ex articolo 167, comma 6, Tuir.
Chiarito il meccanismo, il soggetto controllante compila il quadro FC per individuare il reddito del soggetto estero da assoggettare a tassazione. Poi questa avverrà per trasparenza mediante compilazione del quadro RM.
Il quadro FC si compone in tutto di sei sezioni. Nella I vanno compilati i campi relativi ai dati identificativi del soggetto controllato non residente e quelli al controllo esercitato dal soggetto residente sulla Cfc, nonché ulteriori informazioni sul soggetto estero.
La sezione II A accoglie il reddito del soggetto controllato non residente determinato, a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli per l’Ires, fatta eccezione per quelle relative a società di comodo, Ace, rateizzazione su cinque periodi delle plusvalenze patrimoniali, utilizzo di strumenti di tipo presuntivo quali studi di settore (oggi Isa) e parametri. È esclusa l’applicazione di regimi fiscali opzionali o agevolativi.
Se risulta una perdita, viene computata in diminuzione dei redditi dello stesso soggetto (ex articolo 84, Tuir). I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione del cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della Cfc.
La sezione prosegue con la compilazione di tutte le variazioni in aumento e diminuzione, partendo dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della Cfc, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata. Il documento andrà conservato in caso di successivo controllo.
La sezione II-B è riservata alle perdite d’impresa non compensate dalla Cfc.
Giunti alla determinazione del reddito o della perdita della Cfc (FC 37 e FC38), la sezione III riporta, in relazione al soggetto residente a cui va imputato il reddito della Cfc, il codice fiscale, la percentuale partecipativa, il reddito imputabile e la relativa imposta pagata all’estero (rigo FC61). Quindi scatta la compilazione del quadro RM per i redditi derivanti da soggetti controllati non residenti (articolo 167, comma 4, Tuir) in modo da individuare l’imposta dovuta (righi da RM1 a RM5).
La sezione IV accoglie il prospetto per la determinazione degli interessi passivi non deducibili, che dovrà essere compilato da quei soggetti a cui si applica, per il calcolo dell’ammontare deducibile degli interessi passivi, l’articolo 96 del Tuir.
La sezione V va compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni del Dm 429/01 relative al soggetto controllato non residente indicato nel rigo FC1, per dichiarare che i valori «di partenza» sono conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1), cioè che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti in base all’ex articolo 2, Dlgs 39/10 (casella 2).
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