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19 Ottobre 2023

Partecipazioni in cambio alla scissa

di Alessandro Germani


La scissione con scorporo è comparsa nel panorama nazionale attraverso il Dlgs 19/23 di recepimento della direttiva Ue 2019/2121 che ha introdotto nel Codice civile il nuovo articolo 2506.1. La norma prevede che la società assegni parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a se stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività. La grossa novità di questa operazione, che la distingue dalla scissione tradizionale, sta nel fatto che le azioni o quote della beneficiaria non vanno a vantaggio dei soci della scissa, come avviene nella scissione classica, ma sono direttamente assegnate alla scissa stessa. In sostanza lo scopo che si raggiunge è il medesimo del conferimento di beni: in ambedue i casi si trasferisce un complesso di beni, ricevendone in cambio delle partecipazioni da parte della conferitaria (nel conferimento) o della beneficiaria (nella scissione con scorporo). Mentre però il conferimento di beni viene a configurarsi come un’operazione realizzativa, invece la scissione con scorporo resta un’operazione successoria, in quanto la beneficiaria subentra nella stessa posizione giuridica della scissa per quanto attiene agli elementi dell’attivo e del passivo trasferito. Altra differenza rilevante sta nel fatto che il conferimento di beni avviene a favore di una conferitaria che può essere tanto neocostituita quanto già esistente, mentre la scissione con scorporo riguarda solo società di nuova costituzione. Da questo punto di vista, quindi, la scissione in questione presenta un’applicazione più limitata.

Altra differenza riguarda invece la scissa. Infatti nelle operazioni tradizionali essa subisce una riduzione patrimoniale che fa da contraltare all’incremento patrimoniale della beneficiaria, che attribuisce le relativa partecipazioni ai soci della scissa. Invece nelle scissioni con scorporo la beneficiaria attribuisce le proprie partecipazioni direttamente alla scissa. Così avvenendo, pertanto, la scissa sostituisce gli elementi fuoriusciti con le partecipazioni nella beneficiaria e non subisce alcuna riduzione patrimoniale. Oggetto di scissione con scorporo possono essere dei compendi aziendali o anche solo dei beni, come avviene anche per le scissioni tradizionali. La differenza sostanziale verte nel fatto che la società scissa deve necessariamente continuare la propria attività. Ciò in quanto l’impianto giuridico delle nuove scissioni con scorporo prevede che le stesse non possano essere delle scissioni totali.

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