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19 Ottobre 2023

Operazioni realizzative, fisco ridotto se ci sono i requisiti Pex

di Alessandro Germani


Le operazioni straordinarie si distinguono, sotto il profilo fiscale, fra operazioni realizzative e operazioni neutrali. Chiaramente questo comporta implicazioni differenti, in quanto le prime determinano la tassazione dei componenti positivi di reddito che emergono dalle medesime, mentre le seconde garantiscono la completa neutralità fiscale.

Operazioni realizzative

Sono tipicamente del primo tipo le cessioni di partecipazioni e di azienda o ramo aziendale. Si tratta di compravendite a fronte di un prezzo corrisposto in denaro, che determina una conseguente tassazione.

Le cessioni di azienda effettuate da società sono assoggettate a Ires al 24%, mentre non rilevano ai fini Irap. Esse prevedono anche una tassazione indiretta in quanto, trattandosi di operazioni escluse da Iva, sono assoggettate a imposta di registro, in base alle aliquote previste per le varie componenti che figurano nell’azienda o, comunque, al 3% che corrisponde all’aliquota più elevata (se si escludono terreni e fabbricati).

Le cessioni delle partecipazioni, pur essendo operazioni realizzative, consentono spesso degli evidenti risparmi fiscali laddove, per le partecipazioni cedute, ricorrano i requisiti della Pex (participation exemption, articolo 87, Tuir).

In questi casi, in presenza di un possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, di un’iscrizione nel primo bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie, di una residenza fiscale della partecipata non in stati black list e dell’esercizio di un’impresa commerciale, ciò comporta la tassazione solo del 5% della plusvalenza imponibile, che determina una tassazione effettiva dell’1,20%.

In certi casi – questo è l’ambito in cui la cessione avvenga da parte di un socio persona fisica – anziché applicare la tassazione del 26% è possibile procedere all’affrancamento delle partecipazioni societarie beneficiando, al momento entro il prossimo 15 novembre, di una sostitutiva pari al 16 per cento.

Operazioni neutrali

Al di fuori dei casi delle operazioni realizzative, ve ne è una serie che dà la possibilità di sfruttare la neutralità fiscale. Sono tali, infatti, sia le fusioni sia le scissioni, che sono considerate anche fiscalmente delle operazioni successorie, quindi non tassate.

La continuità dei valori contabili viene meno solo a fronte dell’iscrizione delle differenze di fusione o di scissione. Ma in quei casi, proprio per il fatto che le operazioni sono neutrali, conseguenza sarà che l’ammortamento delle differenze di fusione risulterà fiscalmente indeducibile, in linea con il principio che sta alla base.

Spesso, come abbiamo visto nella pagina precedente, queste operazioni si intersecano con delle cessioni di partecipazioni. Infatti si tende ad accoppiare una cessione che beneficia della Pex con la successiva fusione, fiscalmente neutrale.

Nei scissioni può capitare che l’esigenza successiva – una volta che un determinato compendio sia stato trasferito dalla scissa alla beneficiaria – possa essere la cessione delle partecipazioni della scissa o della beneficiaria stessa.

A lungo queste operazioni sono state osteggiate dall’agenzia delle Entrate, fino a che il sostanziale via libera alle stesse si è avuto con la nota risoluzione 97/E del 2017 e tutte le successive risposte a interpello emanate sulla falsariga.

Elemento importante di neutralità è garantito anche nei conferimenti d’azienda (articolo 176, Tuir), per cui la plusvalenza in capo al conferente non è tassata e il conferitario non beneficia dei maggiori valori. È escluso l’abuso del diritto nel caso in cui l’operazione sia seguita dalla cessione delle partecipazioni rivenienti dal conferimento per beneficiare della Pex.

La neutralità è poi garantita anche nelle operazioni di conferimento di partecipazioni disciplinate dall’articolo 175, Tuir (partecipazioni di controllo o di collegamento) e negli scambi, articolo 177, Tuir. Questo articolo consente di conferire in una holding sia le partecipazioni di controllo, sia quelle di minoranza qualificata, con un meccanismo di neutralità indotta, dato dal comportamento contabile adottato.

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