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18 Gennaio 2024

Obbligo di ritenuta di acconto nei rapporti con le compagnie

di Alessandro Germani


La legge di Bilancio per il 2024 (213/2023), nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione (commi 89 e 90), prevede che nei rapporti fra la compagnia assicurativa e l’agente o il broker sia applicata la ritenuta d’acconto, mentre fino ad oggi fra i casi che consentivano la disapplicazione di tale ritenuta c’era proprio questa casistica afferente ai rapporti assicurativi.

La previsione è in grado di condizionare da un lato i classici rapporti citati, ma dall’altro anche tutte quelle ipotesi in cui la compagnia assicurativa commercializza i prodotti attraverso dei partner di distribuzione, tradizionalmente le banche nel classico canale di bancassicurazione o anche tutta una serie di player che operano nella grande distribuzione, laddove si prevede accanto alla fornitura di un bene e/o di un servizio anche la polizza assicurativa a copertura.

La nuova ritenuta

La norma su cui si è intervenuti con la legge di Bilancio 2024 è l’articolo 25-bis del Dpr 600/1973. Questa norma prevede l’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni inerenti a rapporti di:

  • commissione;
  • agenzia;
  • mediazione;
  • rappresentanza di commercio;
  • procacciamento d’affari.

In presenza di tali rapporti, i soggetti che corrispondono tali provvigioni operano da sostituto d’imposta e debbono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

L’aliquota della ritenuta si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del Tuir (Dpr 917/1986) per il primo scaglione di reddito, la quale è pari al 23 per cento. Il comma 2 stabilisce poi che la ritenuta è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma.

Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni.

La disapplicazione

Il comma 5 dell’articolo 25-bis prevede poi alcuni casi di disapplicazione dell’obbligo di ritenuta. Fra questi, vi è sempre stata la casistica degli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dei mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva (si veda la circolare 24/8/845, datata 10 giugno 1983).

In questo contesto, si innesta la legge di Bilancio 2024, che cancella al comma 2 dell’articolo 25-bis tutto il periodo che interessa l’ambito assicurativo e che ha consentito fino a oggi la disapplicazione della ritenuta. Circa la decorrenza, essa è fissata al prossimo 1° aprile 2024.

Gli effetti

Al di là delle dichiarazioni del Governo, la misura appare di tipo finanziario, in quanto la ritenuta anticipa l’effetto della tassazione sul percipiente. Nel caso, infatti, di un agente assicurativo che opera da solo in sostanza la ritenuta verrà applicata sul 50% delle provvigioni in base all’aliquota del 23%, quindi sarà pari all’11,5 per cento.

Laddove invece lo stesso operi con dipendenti o terzi, la ritenuta verrà applicata sul solo 20% delle provvigioni, attestandosi quindi al 4,6%.

La relazione tecnica ascrive alla misura un gettito che per il 2024 è stimato in 583 milioni (dal 1° aprile prossimo) e dal 2025 al 2027 in 778 milioni l’anno.

Rapporti B2B

Come detto, la misura tocca anche i rapporti cosiddetti B2B, in quanto le compagnie assicurative sempre più spesso tendono a commercializzare i propri prodotti mediante partner che operano in settori quali la distribuzione energetica, la grande distribuzione organizzata e la telefonia. Tali operatori, accanto ai propri prodotti, vendono anche connesse soluzioni assicurative. Ma il concetto si estende anche al fenomeno della bancassicurazione per cui la compagnia colloca i propri prodotti mediante il canale bancario.

Spesso, in questi casi, si è ravvisato un procacciamento di affari e quindi ciò ha portato l’obbligo di assoggettare le provvigioni a ritenuta d’acconto.

Così, nel tempo, molte di queste entità che erano state assoggettate a ritenuta in quanto qualificate come procacciatori, si sono iscritte nel Rui (Registro unico intermediari) tenuto dall’Ivass ciò comportando, quando si qualificano come agenti, la disapplicazione della ritenuta.

Bancassicurazione

Per i rapporti tipici di bancassicurazione, laddove la banca, la Sim (società di intermediazione mobiliare), l’intermediario finanziario sono iscritti alla sezione D del Rui, l’agenzia delle Entrate ha da sempre ravvisato un rapporto di procacciamento d’affari, ma ha consentito di disapplicare la ritenuta individuando gli stessi elementi che riguardavano gli agenti e i mediatori (risoluzione 7/E/13). Anche queste casistiche sono destinate ora a rientrare nell’assoggettamento a ritenuta.

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