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18 Gennaio 2024

Pex anche per i non residenti in Italia se cedono partecipazioni qualificate

di Alessandro Germani


La legge di Bilancio 2024, seguendo alcune pronunce della Cassazione che avevano stigmatizzato il differente comportamento fra soggetti domestici e non residenti, apre anche a questi ultimi la possibilità di beneficiare della participation exemption (Pex) se cedono partecipazioni qualificate.

In presenza di soggetti non residenti, per i quali la cessione di una partecipazione costituisce un reddito diverso, la modifica viene apportata all’articolo 68 del Tuir introducendo il comma 2-bis. Esso stabilisce che le partecipazioni qualificate, diverse da quelle in società semplici e da quelle di cui al comma 4, per il 5% del loro ammontare si sommano algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze. Se le minusvalenze superano le plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione di indicarla nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le minusvalenze sono realizzate.

Tutto ciò si applica alle cessioni di partecipazioni qualificate coi requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali - di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) - privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato della Ue o dello Spazio economico europeo (See) che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società.

In sostanza, se le plusvalenze sono realizzate mediante stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, sono regolate dagli articoli 86 e 87 del Tuir (circolare 36/E/04); se sono direttamente riconducibili al soggetto non residente, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria in capo al medesimo, tassati con la sostitutiva del 26% (articolo 5, Dlgs 461/1997).

Un impianto di fatto sconfessato da due recenti pronunce della Cassazione (sentenze 21261 e 27267 del 2023), che hanno confermato i giudizi di merito favorevoli al contribuente. Esse sono basate su tre punti:

  1. le regole fra soggetti residenti e non residenti devono essere uniformi;
  2. non può essere dirimente il fatto che la società non residente non abbia una stabile organizzazione in Italia;
  3. la disparità di trattamento non si può giustificare col fatto che l’imposta italiana può essere accreditata nello Stato del cedente in virtù delle convenzioni in essere con l’Italia.

Tali sentenze hanno di fatto ripreso le motivazioni della sentenza della Corte Ue, causa C 540/07 (Commissione Ue contro Italia) sui dividendi, applicandole anche alle plusvalenze.

In questo contesto, ecco le novità della legge di Bilancio 2024 per la Pex dei non residenti. Il cedente deve essere una società o un ente commerciale non residente, purché soggetto nel proprio Stato di residenza a un’imposta sul reddito delle società. Deve trattarsi comunque di residente in uno Stato Ue o del See (Islanda, Norvegia, Liechtenstein): la norma non pare applicarsi ai non residenti extracomunitari. Circa l’ambito oggettivo, l’esenzione del 5% si applica alle sole partecipazioni qualificate, escluse quelle in società semplici e in società di cui all’articolo 68, comma 4 del Tuir, cioè quelle a regime fiscale privilegiato ex articolo 47-bis, Tuir. Le partecipazioni devono avere i quattro requisiti previsti dalla Pex (articolo 87, Tuir).

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