10 Dicembre 2024
Necessari solo test di controllo per i Tcf validati dalle Entrate
di Alessandro Germani
Per i soggetti che si trovano già nel regime dell’adempimento collaborativo, in quanto hanno fatto il loro ingresso negli anni passati, occorre considerare che cosa comportino le nuove disposizioni che, da fine 2023, hanno integrato la disciplina. Vediamo gli aspetti di impatto.
Il codice di condotta
Il primo riguarda il codice di condotta approvato con l’originario Dm del 29 aprile 2024, che fissa i reciproci doveri di agenzia delle Entrate e contribuenti che entrano nel regime. La norma prevedeva un meccanismo di sottoscrizione del codice contestualmente all’ammissione al regime.
Nel caso di successiva modifica del codice di condotta mediante decreto del Mef, si prevedeva una nuova sottoscrizione del documento entro 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto. Per i soggetti già ammessi all’adempimento collaborativo, si prevedeva originariamente la sottoscrizione del codice nei 120 giorni successivi all’entrata in vigore dell’originario decreto.
Con la modifica intervenuta a opera del Dm del 3 ottobre sul testo originario del 29 aprile scorso, si è voluto tenere conto delle richieste giunte da più parti di semplificazione per i soggetti già nel regime.
Così l’articolo 1, anziché prevedere la sottoscrizione del codice, ribadisce che l’osservanza degli impegni da esso previsti fa parte dei doveri all’articolo 5, Dlgs 128/2015.
Il nuovo articolo 2 relativo alle disposizioni transitorie prevede che, per i contribuenti (già) ammessi al regime di adempimento collaborativo all’entrata in vigore del decreto, il codice di condotta impegna l’Agenzia e i contribuenti aderenti al regime a partire dalla stessa data. La relazione illustrativa conferma la ratio semplificatoria ottenuta eliminando la sottoscrizione del codice per ambedue le parti.
Il Tax control framework
L’altro aspetto di rilevanza per i soggetti già ammessi riguarda l’attestazione dell’efficacia operativa del Tax control framework (Tcf). A tali fini è stato emanato il 21 novembre un apposito Dm del Mef, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre. Viene così stabilito che i soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo prima dell’entrata in vigore del Dlgs 221/2023 (che ha apportato rilevanti modifiche alla cooperative compliance) sono tenuti ad attestare l’efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato.
A tale scopo gli stessi, entro la fine del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del citato decreto (il 2026) e, successivamente, con cadenza almeno triennale, acquisiscono una certificazione attestante l’avvenuto svolgimento, da parte del contribuente, di procedure di test finalizzate a verificare che i controlli implementati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta.
Questo significa, pertanto, che il lavoro che era stato fatto a monte, con la validazione del Tcf direttamente da parte dell’Agenzia (a differenza di ciò che avverrà ora con le nuove regole per i nuovi ingressi), resta valido. E necessita solo di test di controllo che, in prima battuta, dovranno avvenire entro la fine del 2026 e poi a regime con cadenza triennale.
Questa certificazione attestante i controlli dovrà essere rilasciata dai professionisti abilitati alla certificazione (articolo 4, comma 1-bis, Dlgs 12/2015), sulla base delle linee guida fornite dalle Entrate in base all’articolo 4, comma 1-quater (si veda l’articolo sotto).
Anche in questo caso valgono le regole generali per cui, in caso di certificazione accertata dall’Agenzia come infedele, la condotta del professionista incaricato è oggetto di comunicazione ai consigli nazionali dell’ordine di appartenenza per le determinazioni di competenza. Viene, comunque, ribadito che l’efficacia operativa del Tcf rientra fra gli impegni del contribuente (articolo 5, comma 2, Dlgs 128/2015).
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