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10 Dicembre 2024

Controllate incluse nell’attestazione

di Alessandro Germani


La certificazione del gruppo di società in cooperative compliance è in linea col potenziamento dell’accesso all’istituto previsto con le ultime modifiche dello scorso mese di agosto (si veda pagina 13).

A tal proposito l’articolo 7, comma 1-quater del Dlgs 128/15 prevede che l’ingresso sia consentito ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, in base all’articolo 2359, comma 1, numeri 1 e 2 e comma 2 del Codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato.

Peraltro l’estensione al gruppo civilistico ha sostituito quella precedente che faceva leva, invece, sull’appartenenza al consolidato fiscale. Questo perché il requisito del controllo civilistico è apparso più adeguato rispetto all’appartenenza al consolidato fiscale.

Di conseguenza, il regolamento Mef-Giustizia prevede (articolo 6, commi 8 e 9) che il professionista abilitato certifichi che il gruppo dispone di un sistema integrato di controllo del rischio fiscale. Così il professionista interviene a certificare l’impresa che esercita direzione e coordinamento nonché le controllate soggette a questa attività di direzione e coordinamento che intendano accedere alla cooperative compliance.

Rispetto quindi alla prima, il certificatore attesta che le logiche del sistema integrato sono rivolte anche alle società soggette a direzione e coordinamento. Rispetto alle seconde, invece, il professionista si limiterà a valutare che i controlli consentano un’adeguata gestione dei rischi contenuti nella mappa dei rischi fiscali.

Nel caso in cui vi sia la certificazione del gruppo, pertanto, in base a quanto previsto dall’articolo 7 del regolamento relativo al contenuto della certificazione, vi dovrà essere l’attestazione sul fatto che l’insieme delle regole per la gestione del rischio fiscale adottato dalla società che esercita direzione e coordinamento è applicata anche a quelle soggette a tale attività.

Si può notare come il regolamento faccia diretto riferimento alla fattispecie della direzione e del coordinamento. Non c’è dubbio, infatti, che la logica sembra quella per cui proprio attraverso questa attività vi potrà essere un’influenza tale da comportare, al di là del semplice controllo societario, il fatto di impartire delle direttive e una strategia comune in ambito fiscale. Questo sebbene la norma primaria non faccia riferimento a direzione e coordinamento ma semplicemente al controllo societario.

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