23 Maggio 2024
Le poste scorporate conservano in bilancio il valore fiscale
di Alessandro Germani
Il decreto Irpef Ires, nell’ambito delle operazioni straordinarie, si occupa delle scissioni per scorporo. Mentre negli altri casi si tratta di interventi atti a modificare aspetti di operazioni ben collaudate, per tali scissioni c’è un intervento ex novo per disciplinare fiscalmente operazioni introdotte solo di recente. Infatti l’articolo 2506.1 del Codice civile, a seguito del Dlgs 19/2023 e in vigore dal 22 marzo 2023, ha riguardato solo gli aspetti civilistici. Così da più parti veniva invocata la disciplina fiscale dell’istituto, che fosse in ogni caso improntata ai criteri di neutralità fiscale previsti attualmente dall’articolo 173 del Tuir.
La scissione per scorporo si effettua a favore di una o più beneficiarie di nuova costituzione (ma anche preesistenti) attribuendo le partecipazioni non al socio bensì direttamente alla scissa stessa. Essa si pone quale operazione speculare rispetto al conferimento.
L’articolo 16 del decreto Irpef Ires interviene nelll’articolo 173 del Tuir, aggiungendo i commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies.
Le norme escluse
Viene chiarito che non si applicano le disposizioni dei commi 3, 7, 9 e 10 dell’articolo 173. Non c’è infatti il tema di ripartire il costo fiscale delle partecipazioni nella scissa e nella beneficiaria in capo al socio: queste ultime quote sono tutte assegnate alla scissa.
Non si applica nemmeno il comma 7: la retrodatazione della scissione non è consentita nella scissione parziale.
Non si applica poi il comma 9 perché in relazione alle riserve la nuova norma contiene una specifica previsione.
Né tantomeno si applica il comma 10, sulle posizioni soggettive laddove la beneficiaria sia di nuova costituzione, mentre se e è preesistente vale il nuovo comma 15-quater.
La neutralità fiscale
In tema di neutralità fiscale classica dell’operazione è previsto che:
- la scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo, anche se non configurano un’azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione (articolo 2506-quater, Codice civile)
- le attività e passività oggetto di scorporo, compreso l’avviamento se lo scorporo ha a oggetto un’azienda, assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione
- tali attività e passività si considerano possedute dalle società beneficiarie anche per il periodo di possesso della società scissa, mentre per il computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell’azienda oggetto di scorporo.
Giova notare come sia ribadito che lo scorporo può avere ad oggetto anche dei meri elementi che non configurino un’azienda. Ed inoltre che se lo scorporo ha ad oggetto un’azienda, ciò può ricomprendere anche l’avviamento. Si tratta infatti della stessa impostazione dei conferimenti d’azienda neutrali dove è stata sdoganata la possibilità di conferire anche fiscalmente l’avviamento. Essendo queste scissioni una modalità alternativa al conferimento, non poteva essere altrimenti circa la previsione del goodwill.
La Pex
A livello Pex in base all’oggetto dello scorporo è previsto che:
- se è un’azienda, le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell’azienda;
- se sono partecipazioni con i requisiti Pex, senza considerare quello della lettera a) dell’articolo 87 del Tuir, le partecipazioni ricevute dalla scissa conservano i requisiti delle partecipazioni attribuite alla beneficiaria;
- se sono beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti Pex delle lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione Pex se e quando maturano i relativi requisiti.
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