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23 Maggio 2024

Conta il peso in rapporto al patrimonio della scissa

di Alessandro Germani


Nella ripartizione delle posizioni soggettive (perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze Ace) fra scissa e beneficiaria (articolo 173, comma 4, Tuir) va conteggiato il peso del valore contabile delle attività e passività trasferite rispetto al patrimonio netto (Pn) contabile della scissa risultante dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia della scissione, senza considerare crediti d’imposta chiesti a rimborso ed eccedenze utilizzabili in compensazione.

Al riguardo è utile l’esempio riportato nella relazione illustrativa, per cui occorre rapportare il patrimonio netto ante operazione della scissa con quello (differenza fra attività e passività) trasferito alla beneficiaria. Così, se il Pn della scissa è di 2.000 e il valore delle attività e passività trasferite è 200, le posizioni soggettive sono attribuite alla beneficiaria per il 10% (200/2.000).

A seguito della scissione le riserve iscritte nel bilancio della scissa mantengono il loro regime fiscale (anche perché non sono oggetto di trasferimento alla beneficiaria) mentre al patrimonio netto delle beneficiarie si applica il regime delle riserve di capitale (articolo 47, comma 5, Tuir).

Coerentemente con la neutralità fiscale dell’operazione transfrontaliera, in presenza di scissa non residente e di scorporo riguardante il trasferimento della stabile organizzazione ad una beneficiaria di nuova costituzione (la cosiddetta trasformazione della branch in subsidiary), l’assegnazione delle partecipazioni alla scissa non comporta tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni. Quindi la trasformazione della branch in una subsidiary con l’iscrizione delle partecipazioni in capo alla scissa non residente non determina tassazione.

Poiché è stato chiarito che l’operazione può avvenire anche a favore di una o più beneficiarie preesistenti, in tal caso per la ripartizione delle posizioni soggettive si applica il comma 10 dell’articolo 173.

Infine, come non è abusiva l’operazione di conferimento di ramo d’azienda neutrale e successiva cessione in Pex delle partecipazioni (articolo 176, comma 3, Tuir), allo stesso modo non è abusiva la scissione avente a oggetto un’azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta. Si tratta infatti dell’operazione speculare a quella di conferimento d’azienda e cessione in Pex delle partecipazioni rivenienti (si veda pagina 7).

Le nuove previsioni si applicano alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

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