10 Dicembre 2024
L’incarico richiede indipendenza
di Alessandro Germani
I requisiti di indipendenza disciplinati dall’articolo 4 del regolamento Mef-Giustizia evidenziano un aspetto fondamentale per ciò che concerne la relazione fra società e certificatore. Occorre infatti che costui non sia legato alla società da rapporti professionali e non deve essere coinvolto nel suo processo decisionale. Dovrà pertanto evitare conflitti di interessi, potenziali o effettivi, nonché relazioni d’affari o di altro genere, dirette o indirette.
La norma prevede una serie di casi in cui il professionista non potrà accettare l’incarico:
- se riveste cariche sociali a livello di amministrazione o controllo nella società che gli ha conferito il ruolo o altre del gruppo di appartenenza;
- è coniuge, parente, affine entro il quarto grado di amministratori o sindaci della società o di altre del gruppo;
- nei due anni che precedono l’incarico è stato legato, rispetto alla società o altre del gruppo, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato oppure da altri rapporti patrimoniali o professionali che possano comprometterne l’indipendenza;
- nei due anni che precedono l’incarico il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado sono stati legati, rispetto alla società o altre del gruppo, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato oppure da altri rapporti patrimoniali o professionali che possano compromettere l’indipendenza del certificatore;
- ci siano rischi di interesse personale o connessi a rapporti di familiarità ossia a forme di intimidazione da relazioni di vario genere con la società incaricante tali da influenzare l’esito della certificazione e da compromettere l’indipendenza del professionista;
- vi sono rischi di autoriesame e nei casi in cui il professionista abilitato, o altri legati a lui o alla sua associazione professionale (o società), abbia reso servizi funzionali all’elaborazione del Tcf o abbia assunto un ruolo di responsabilità nel sistema integrato (tax risk manager).
Esiste altresì un divieto di detenere titoli della società o altre del gruppo di appartenenza, a meno che ciò non avvenga nel contesto di fondi d’investimento, fondi pensione o assicurazioni vita. L’incarico non può essere conferito per più di tre volte consecutive, dopo il quale è previsto uno stop di sei anni, durante il quale il professionista non potrà in ogni caso collaborare con il soggetto che lo ha sostituito nell’incarico di certificazione.
Infine, il compenso per l’attività non potrà essere di tipo variabile, legato agli esiti della certificazione. Vige l’obbligo di non accettare regali o favori dalla società, con un tetto di 150 euro per i primi.
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