10 Dicembre 2024
I certificatori devono assicurare onorabilità e professionalità
di Alessandro Germani
Nella logica del cambio di paradigma, di cui si è accennato a pagina 4, la certificazione viene demandata a professionisti abilitati. Da questo punto di vista si richiede che gli stessi siano dotati di requisiti di onorabilità e professionalità.
Così l’articolo 4 del Dlgs 128/2015 al comma 1-bis stabilisce che la certificazione sia effettuata da professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il successivo comma 1-ter demanda a un regolamento del ministero dell’Economia e delle Finanze-ministero della Giustizia, sentiti i rispettivi ordini professionali, la fissazione dei requisiti dei predetti professionisti, unitamente a compiti e adempimenti.
Veniamo così al citato regolamento che disciplina i requisiti di onorabilità e professionalità all’articolo 2 (per quelli di indipendenza si veda l’articolo accanto). Ricordiamo in prima battuta che, in base all’articolo 1, l’iscrizione all’elenco, tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, secondo il regolamento di cui i citati Consigli dovranno dotarsi, è riservata agli iscritti da più di cinque anni.
Requisiti di onorabilità
Si richiede che i professionisti:
- non abbiano subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta in base all’articolo 444 del Codice di procedura penale per i reati previsti dall’articolo 94, comma 1, Dlgs 36/2023 (le cause di esclusione automatica dalla partecipazione a una procedura d’appalto per determinati reati), per i reati al libro II, titolo VII, capo III (falsità in atti) e all’articolo 640, comma 1, del Codice penale (truffa);
- non integrino le cause di esclusione, ex articolo 94, comma 2, Dlgs 36/2023 (esclusione per cause antimafia);
- non si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice civile, in base al quale non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.
Requisiti di professionalità
Si richiede il possesso di competenze e capacità professionali, anche basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale sulle seguenti materie:
- sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
- principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione;
- diritto tributario.
Il possesso di questi requisiti professionali è attestato dall’ordine professionale di appartenenza. Il Mef, l’agenzia delle Entrate e i consigli nazionali degli ordini professionali interessati individuano, di concerto fra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione in questione.
Considerazioni
In primo luogo, è evidente che sia richiesta una competenza variegata per il professionista che dovrà certificare il Tax control framework (Tcf) della società. Questa spazia dagli internal audit, che sono propri di esperienze quali quelle dei modelli 231, ai principi contabili, sia Oic sia Ias Ifrs a seconda del set adottato dall’impresa, per finire al diritto tributario.
Si tratta di competenze che, in generale, sono proprie sia dei dottori commercialisti sia degli avvocati. Ma che non è detto che il singolo professionista le padroneggi tutte, motivo per cui potrà ricorrere ad altri colleghi provvisti delle specifiche e medesime competenze richieste dal regolamento.
Esiste anche un tema di formazione ad hoc, demandata a Mef, Entrate e ordini rispettivi, per un percorso omogeneo.
Va da sé che, sebbene non sia previsto, queste stesse competenze nella sostanza saranno necessarie anche per gli advisor della società.
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