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07 Dicembre 2023

Impegni delle parti definiti in partenza

di Alessandro Germani


L’esperienza accumulata finora a livello di cooperative compliance ci restituisce il fatto che deve trattarsi di una vera interlocuzione – costante e continua – fra il contribuente e l’agenzia delle Entrate. Basata su un approccio chiaro nel sottoporre le problematiche, comprensivo dei fatti e delle logiche nell’analizzarlo per validarlo. Lo sforzo è notevole da ambo i lati.

In questo quadro, il nuovo comma 2-bis dell’articolo 5 del Dlgs 128/2015 stabilisce che con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze è emanato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l’amministrazione e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera b).

Tale Dm andrà emanato nei 90 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs oggi in bozza.

Ben venga che per le due parti in causa, nel contesto complessivo dell’istituto, siano formalizzati gli impegni reciproci. La comunicazione di cui al comma 2 lettera b) serve ad informare in modo tempestivo ed esauriente l’Agenzia sui rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva.

Ora da questo punto di vista va sottolineata la necessità che il contribuente sia disponibile ad una totale disclosure. Ma è altrettanto necessario che l’Agenzia adotti un comportamento sostanzialistico, volto ad esaminare in maniera obiettiva i fenomeni aziendali e i potenziali rischi che vi si possono annidare. Non solo: dal lato dell’Agenzia, è altresì fondamentale che le risposte siano date in un lasso temporale ristretto, perché le aziende sempre di più hanno bisogno di tempistiche certe e non dilatate. In questo anche il prevedibile e auspicabile innesto di nuovo personale nei ranghi delle Entrate dovrebbe aiutare.

Importante è anche l’aggiunta all’articolo 7, comma 1 della previsione per cui la Guardia di finanza, sulla base di specifici protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente con l’agenzia delle Entrate nell’esercizio dei poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e 4 del Dpr 600/1973 e 63, commi 1 e 2 del Dpr 633/1972. Come chiarito dalla relazione illustrativa, la legge delega ha previsto la competenza esclusiva dell’Agenzia delle entrate relativamente ai controlli e alle attività connesse al regime, per cui si impone una forma di cooperazione con la Guardia di finanza a livello di verifiche e controlli.

È fondamentale, infatti, che fra questi uffici ci sia coordinamento anche per non oberare eccessivamente il contribuente, o spiazzarlo in caso di richieste di segno opposto.

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