07 Dicembre 2023
IL CONFRONTO Autocorrezione per allinearsi alle posizioni indicate dalle Entrate
di Alessandro Germani
La logica dell’interlocuzione continua che l’adempimento collaborativo prevede dovrebbe premiare i contribuenti in relazione agli aspetti sanzionatori che possono scaturire da divergenze di approccio fra fisco e contribuente. Però la totale disapplicazione delle sanzioni resta confinata solo in alcune situazioni. Vediamone il perché.
Lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo lo scorso 16 novembre sostituisce l’ultimo periodo dell’articolo 6 comma 2 del Dlgs 128/15, prevedendo che «con regolamento del ministro dell’Economia e delle finanze sono disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell’agenzia delle Entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonché modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento». La casistica dovrebbe essere quella per cui vi sia difformità di vedute. E per conformarsi alla posizione dell’Agenzia ciò richiede l’effettuazione di ravvedimenti operosi. In questo contesto si avrà un contraddittorio preventivo e delle modalità semplificate (con termini ridotti) per la definizione del procedimento. Il tutto è rimesso ad un regolamento del Mef. Ora sicuramente è apprezzabile la previsione del contraddittorio preventivo, sempre secondo la logica dell’interlocuzione che caratterizza questo istituto. Ma potremmo anche dire che – stando nell’istituto – questo effetto dovrebbe essere in qualche modo scontato. Meno scontato è il fatto che l’adesione a delle posizioni dell’Agenzia comporti per il contribuente la necessità di effettuare dei ravvedimenti operosi, anche se con termini e modalità semplificate. È una tematica più ampia, per la quale in una logica per cui è da premiare l’atteggiamento di disclosure del contribuente (che andrebbe premiato in ogni caso, non solo se abbia comunicato i rischi con interpello o apposita comunicazione), vi dovrebbe essere spazio per una disapplicazione completa delle sanzioni. Anche in questa ipotesi in cui si prevede, invece, un ravvedimento operoso.
È da notare che il capoverso introdotto elimina la parte attualmente vigente dell’articolo 6 comma 2 che prevede il riferimento al decreto del Mef (Dm 15 giugno 2016) che attualmente regola la procedura di interpello abbreviato.
Lo schema di decreto aggiunge poi un comma 2-bis all’articolo 6, per prevedere che «nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo, l’agenzia delle Entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un’istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio effettuata in base all’articolo 5, comma 2, lettera b) invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze sono adottate disposizioni attuative del presente comma».
Anche qui due considerazioni. È apprezzabile il fatto che vi sia sempre una forma di interlocuzione preventiva fra le parti. Ciò comporta quindi che in caso di risposta sfavorevole a un interpello o di posizione contraria rispetto ad una comunicazione di rischio vi sia il preventivo confronto fra le due parti. Infatti il dialogo ex ante fra fisco e contribuente è indubbiamente uno degli aspetti che valorizzano l’istituto dell’adempimento collaborativo e nella attuazione della legge delega appare chiaro il tentativo di valorizzare e rafforzare questo pregevole aspetto. Il comma 2-bis chiude con la previsione di un decreto del Mef per l’adozione delle disposizioni attuative. Sembrerebbe poter ricomprendere anche la formulazione dell’interpello abbreviato che, come visto, è presente nell’ultimo capoverso del comma 2 che viene attualmente sostituito.
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