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06 Dicembre 2022

Sui fondi esteri la trasparenza del gestore fa la differenza

di Alessandro Germani



Dopo aver chiarito che gli Oicr sono soggetti passivi di imposta (articolo 73, comma 3, del Tuir) ma che sono esenti da Ires in base al successivo comma 5-quinquies dello stesso articolo, in quanto la tassazione avviene direttamente in capo ai partecipanti a seguito delle modifiche normative introdotte a partire dal 2011, in questo capitolo ci soffermiamo a trattare la tassazione dei partecipanti.
Partecipazione a Oicr italiani
In base all'articolo 44, comma 1 lettera g), del Tuir fra i redditi di capitale sono ricompresi «i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti». Ciò significa che i redditi da partecipazione a Oicr italiani in capo ad una persona fisica non imprenditore costituiscono redditi di capitale. Ciò costituisce in genere la fattispecie più ricorrente. Non è escluso, tuttavia, che le quote di un Oicr possano essere detenute anche in regime di impresa (ad esempio, da una società), nel qual caso sono qualificati come redditi di impresa e vengono tassati secondo le peculiari disposizioni previste dal Tuir in relazione a questa categoria reddituale.
In base ai primi testi il disegno di legge di bilancio per il 2023 prevedrebbe la possibilità di affrancare con una sostitutiva del 14% la differenza fra il valore delle quote rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e quello di acquisto o di sottoscrizione.
Ritenute sui redditi di capitale
Chiarito il principio di base, occorre soffermarsi sul regime delle ritenute applicabili ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a Oicr italiani e lussemburghesi storici, disciplinato dall'articolo 26-quinquies del Dpr 600/73. A tale riguardo il comma 1 stabilisce che sui proventi dell'articolo 44 comma 1 lettera g) del Tuir derivanti dalla partecipazione a Oicr italiani e lussemburghesi storici viene operata, da parte della Sgr, della Sicav o della Sicaf, o comunque dei sostituti che operano nella negoziazione o nel collocamento di tali fondi, una ritenuta del 26 per cento. Il successivo comma 3 stabilisce che la ritenuta al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, salvo gli effetti degli investimenti effettuati dal fondo in titoli pubblici, i cui proventi scontano un'imposizione del 12,50 per cento. In caso di acquisto sul mercato, il costo deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza di documentazione, il costo è documentato con dichiarazione sostitutiva.
In base al comma 4 la ritenuta del 26% è operata:

  • a titolo d'acconto, nei confronti di soggetti che detengono le quote o azioni nell'esercizio di un'attività di impresa commerciale;
  • e, a titolo d'imposta, nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.
Il successivo comma 5-bis, introdotto dal Dl 66/14, prevede che la ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.
Il comma 6 stabilisce poi altri eventi traslativi che comportano il presupposto impositivo. A tale riguardo, infatti, ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. In sostanza ai fini dell'applicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento è previsto che siano considerate «cessioni» anche i trasferimenti delle relative quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza che avvengano a causa di successione o donazione (circolare 19/E/13 paragrafo 2.4). Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo (il cosiddetto switch, circolare 19/E/13 paragrafo 2.5). In questi casi, il contribuente fornisce al sostituto d'imposta la necessaria provvista.
Il comma 6-bis prevede poi che nel caso di società di gestione estera che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. In caso di negoziazione la ritenuta è applicata dai soggetti di cui al citato articolo 23 incaricati della loro negoziazione.
Infine con il comma 6-ter è stato previsto che i proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento, percepiti senza il tramite di un intermediario al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta applicabile su tali redditi, dallo stesso contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Stante la formulazione della norma si ritiene che, in tali casi, il contribuente non possa, in alternativa all'imposizione sostitutiva, includere i redditi in questione nella determinazione del proprio reddito complessivo (circolare 19/E/13 paragrafo 2.6).
Oivcm di diritto estero
il regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione a Oicvm di diritto estero è disciplinato dall'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, modificata anch'essa dal Dl 225/10. Pertanto il regime di tassazione previsto per i proventi derivanti dalla partecipazione a Oicvm comunitari armonizzati trova applicazione anche per i proventi derivanti dalla partecipazione agli Oicvm di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/Ce, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (See) inclusi nella lista del decreto emanato in base all'articolo 168-bis del Tuir (white list) e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti. Il requisito della «vigilanza» deve essere verificato in capo al soggetto gestore e non, come previsto dalla previgente formulazione, in capo all'organismo di investimento. In sostanza, in base alle modifiche introdotte dall'articolo 11 del Dlgs 44/2014, emanato per recepire la direttiva Aifm, il regime di tassazione sostitutiva dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Oicvm armonizzati è stato esteso ai medesimi redditi derivanti dalla partecipazione a Oicr, diversi dagli immobiliari, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nello Stato ove il gestore stesso è stabilito, sempreché istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (See) inclusi nella white list (circolare 21/E/14 paragrafo 3).
Detto ciò, il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad Oicvm di diritto estero, in base all'aticolo 10-ter, disciplina il trattamento dei proventi da Oicvm esteri disponendo l'applicazione di due distinti regimi impositivi (circolare 19/E/13 paragrafo 3):
  • proventi degli Oicvm comunitari armonizzati e non armonizzati i cui gestori siano soggetti a vigilanza (commi da 1 a 5);
  • proventi degli Oicvm esteri diversi da quelli al punto precedente (commi 6 e 7).
Ai primi si applica la ritenuta del 26%, che è a titolo d'acconto nei confronti dei soggetti residenti in Italia che detengono le quote o azioni nell'esercizio di un'attività d'impresa commerciale, mentre è a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti residenti in Italia, ivi compresi quelli esenti o esclusi dall'Ires.
Chiaramente non vi sarà assoggettamento ad alcuna ritenuta per quei proventi derivanti dalla partecipazione ad Oicvm esteri conseguiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato per carenza del presupposto di territorialità.
La ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad Oicvm comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza è applicata:
  • sui proventi periodici e su quelli realizzati in sede di riscatto o liquidazione delle quote o azioni, ad opera dell'intermediario residente che svolge, per conto dell'emittente estero (nel caso di specie, l'Oicvm estero), la funzione di intermediazione nei pagamenti o dall'intermediario depositario delle quote o azioni incaricato dall'investitore alla riscossione dei proventi, se le quote o azioni dell'Oicvm estero sono dematerializzate;
  • sui proventi realizzati tramite la negoziazione delle quote o azioni, ad opera dell'intermediario residente che ha ricevuto da parte del sottoscrittore l'incarico alla cessione delle quote o azioni dell'organismo di investimento.
Per ciò che concerne, invece, i proventi degli Oicvm esteri (ossia gli Oicvm comunitari non armonizzati i cui gestori non siano soggetti a vigilanza e gli Oicvm non comunitari), il comma 6 dell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 prevede che i redditi di capitale concorrano a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. In base al successivo comma 7, i soggetti indicati all'articolo 23 del Dpr 600/1973 che intervengono nella riscossione dei proventi in questione operano una ritenuta del 26% a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. In buona sostanza, il sostituto d'imposta deve essere individuato nell'intermediario residente che ha ricevuto dall'investitore l'incarico alla riscossione dei proventi a prescindere dalla circostanza che quote o azioni siano o meno collocate nel territorio dello Stato.

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