06 Dicembre 2022
I minibond possono evitare la ritenuta alla fonte
di Alessandro Germani
L'ambito obbligazionario ricomprende differenti prodotti quali le classiche obbligazioni, le obbligazioni convertibili in azioni, i minibond, le obbligazioni subordinate partecipative. Si tratta di strumenti di debito che rappresentano una modalità di accesso diretto delle imprese al mercato, senza necessità di dover ricorrere al tradizionale canale bancario, o meglio affiancandolo mediante modalità alternative. Alcune componenti, quali le obbligazioni convertibili nonché le subordinative partecipative, accanto alla classica componente di debito presentano anche una componente di equity, motivo per cui si parla spesso di strumenti ibridi. Ciò presenta dei risvolti fiscali perché accanto alla deducibilità degli interessi passivi (disciplinata dall'articolo 96 del Tuir in base al meccanismo del Rol), vi può essere una componente di equity che è considerata indeducibile in base all'articolo 109, comma 9 lettera a), del Tuir per la parte di remunerazione che comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o del gruppo di appartenenza. Ma che in alcuni casi è espressamente derogata.
Obbligazioni
In generale gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari costituiscono redditi di capitale in base all'articolo 44, comma 1 lettera b), del Tuir.
In base all'articolo 26 comma 1 del Dpr 600/73 i soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 26 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. In realtà questa è ormai una disposizione residuale, in quanto la tassazione delle obbligazioni è contenuta nell'articolo 1 del Dlgs 239/96, che prevede la soppressione della ritenuta alla fonte (ex articolo 26 del Dpr 600/73) in primis sulle obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella «white list», e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge. Gli altri casi di disapplicazione della ritenuta in questione sono contenuti nel paragrafo successivo dedicato ai minibond. In generale per tutto il comparto delle obbligazioni (e dei successivi minibond) i relativi interessi e proventi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa sono quindi assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% in base all'articolo 2 del Dlgs 239/96.
In caso poi di cessione di titoli obbligazionari da parte di soggetti non imprenditori, le plusvalenze o le minusvalenze costituiscono redditi diversi e si calcolano in base alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo di acquisto (articoli 67 e 68 del Tuir).
Minibond
I minibond sono stati introdotti nel biennio 2012-2014 attraverso i decreti Crescita, Crescita bis, Destinazione Italia e Competitività. Vediamo in primis il regime fiscale del sottoscrittore. L'articolo 32, comma 9, del Dl 83/2012 ha esteso il regime fiscale dei titoli obbligazionari disciplinato dal Dlgs 239/1996 (modificando l'articolo 1 comma 1) anche alle società non quotate le cui obbligazioni e titoli similari siano negoziate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Conseguentemente, viene introdotta l'esenzione della ritenuta del 26% in caso di emissione di minibond da parte di società che non appartengono alla categoria dei grandi emittenti, a condizione che i titoli obbligazionari siano negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. La ritenuta prevista dall'articolo 26 del D.P.R. n. 600/1973 resta, invece, applicabile nei casi di obbligazioni e titoli similari non quotati emessi da società con azioni non negoziate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Ai mercati regolamentati vengono equiparati i sistemi multilaterali di negoziazione, esercitati da imprese di investimento, banche e gestori dei mercati regolamentati. Gli stessi sono autorizzati dalla Consob e il relativo elenco aggiornato è disponibile sul sito internet dell'Esma.
Venendo, pertanto, disapplicata la ritenuta prevista dall'articolo 26 del Dpr 600/73, i minibond sono assoggettati al regime dei titoli dei grandi emittenti in virtù del Dlgs 239/96 e, conseguentemente, il percettore degli stessi subirà:
- un'imposta sostitutiva con aliquota del 26% se è una persona fisica o un ente o società non commerciale (soggetto nettista);
- nessun prelievo alla fonte se è una impresa - società o ente commerciale - residente in Italia («soggetto lordista»), o se è un soggetto residente in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Il comma 2 del medesimo articolo 21 ha modificato il comma 9-bis dell'articolo 32 del Dl 83/2012 prevedendo altri casi di disapplicazione della ritenuta prevista dall'articolo 26 del Dpr 600/73 agli interessi e altri proventi relativi ad obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie. In tal modo è stata disapplicata la ritenuta alla fonte anche ai proventi percepiti da Oicr istituiti in Italia o in uno Stato Ue, a condizione che il patrimonio sia investito per più del 50% in tali titoli e che le quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ex articolo 100 del Tuf (la composizione del patrimonio e la tipologia di investitori deve risultare dal regolamento dell'organismo), nonché da società per la cartolarizzazione dei crediti che emettono titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e che investano più del 50 per cento del patrimonio in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie.
Venendo al regime fiscale dell'emittente, l'articolo 32, comma 8, del Dl 83/2012 è stato espressamente abrogato dall'articolo 4, comma 3, del Dlgs 147/2015. La norma in sé, dopo le modifiche introdotte nel 2012, già prevedeva che la specifica indeducibilità stabilita dall'articolo 3, comma 115, della legge 549/1995 non si applicasse alle cambiali finanziarie e ai minibond. Questo ha consentito di disapplicare, per tali prodotti, la gravosa disciplina consistente nella indeducibilità degli interessi passivi per i titoli obbligazionari emessi dalle società a ristretta base azionaria. Questa disposizione è stata poi definitivamente abrogata nel 2015 ad opera del decreto internazionalizzazione e pertanto, a seguito di ciò, tutte le emissioni obbligazionarie sono assoggettate, per l'emittente, ai limiti di deducibilità degli interessi passivi stabiliti dall'articolo 96 del Tuir, senza alcuna necessità di dimostrare le condizioni che in precedenza l'articolo 32, comma 8, del Dl 83/2012 richiedeva espressamente per i minibond e semplificando, dunque, notevolmente l'operatività.
Per le spese di emissione delle obbligazioni, l'articolo 32, comma 13, del Dl 83/2012 stabilisce che le stesse sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio. A tal riguardo la circolare 29/E/2014 ha chiarito che:
- la disposizione attribuisce la rilevanza fiscale di tali oneri secondo il principio di cassa, indipendentemente dall'imputazione a conto economico, consentendo di dedurre le spese in via anticipata;
- la norma non intende però superare in modo assoluto il criterio generale di deducibilità per competenza delle suddette spese di emissione, seguendo la ripartizione contabile effettuata in più esercizi e lungo la durata dell'operazione di finanziamento;
- la deducibilità per cassa delle spese di emissione dei titoli obbligazionari, titoli similari e delle cambiali finanziarie, va infatti considerata una facoltà e non un obbligo, in linea con la ratio di natura agevolativa che caratterizza l'intero decreto Crescita.
Le obbligazioni subordinate non possono essere in alcun modo postergate rispetto alle azioni (articolo 32, comma 20, del Dl 83/2012). Per le obbligazioni partecipative l'articolo 32, comma 21, del Dl 83/2012 stabilisce che la clausola di partecipazione:
- regola la parte del corrispettivo
- spettante al portatore del titolo obbligazionario;
- la commisura al risultato economico dell'impresa emittente.
- sono stabilite all'atto dell'emissione;
- non possono essere modificate per tutta la durata dell'emissione;
- sono dipendenti da elementi oggettivi;
- non possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza.
Sotto il profilo fiscale va segnalata la portata del comma 24, per cui laddove:
- oltre alle clausole partecipative vi sia una clausola di subordinazione;
- esista il vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio
- il corrispettivo non sia costituito solo dalla componente variabile.
- costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto economico della società emittente
- rappresenta un costo
- ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza.
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