06 Dicembre 2022
Oicr esenti: il prelievo è a carico del percettore
di Alessandro Germani
La tassazione dei fondi comuni di investimento va analizzata tenendo in considerazione due differenti profili: quello del fondo, che è oggetto del presente capitolo, rispetto a quello dell'investitore (sottoscrittore della quota), che sarà trattato nel capitolo successivo.
Nel tempo si è assistito poi a un' equiparazione dei fondi comuni di investimento nazionali rispetto a quelli esteri di matrice europea. Ciò risponde in primis alla direttiva Ucits 4 (direttiva 2009/65/Ce) finalizzata a consentire la libera circolazione di quote o azioni di Oicvm nell'Unione europea mediante il cosiddetto passaporto del gestore, in base al quale le singole Sgr possono istituire e gestire Oicvm armonizzati in altri Stati membri dell'Unione europea senza necessità di costituire in tali Stati una società di gestione. Ciò in base al principio dell'home country control, per cui opera il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della vigilanza da parte del solo Stato membro di origine della Sgr. L'attuazione in Italia è avvenuta attraverso il decreto legislativo 47/2012.
La successiva direttiva Aifm (direttiva 2011/61/Ue) ha proseguito nel solco della precedente, allo scopo di creare un mercato interno europeo dei gestori dei fondi di investimento alternativi (Gefia). Infatti, i Gefia possono istituire, gestire e/o commercializzare Fia liberamente in tutta l'Unione europea, sempre in base al principio dell'home country control. La direttiva Aifm è stata recepita mediante il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 44.
La soggettività passiva degli Oicr
Ai fini delle imposte dirette, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) si possono dividere in:
- fondi di investimento diversi da quelli immobiliari, quando i versamenti effettuati dai partecipanti non sono investiti prevalentemente in immobili;
- fondi di investimento immobiliari.
In base all'articolo 73, comma 3, del Tuir viene stabilito che si considerano residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia. Questo principio, quindi, pone un primo importante distinguo fra gli Oicr italiani e quelli esteri. Chiaramente la potestà impositiva nazionale può riguardare solo gli organismi di investimento nazionali e non anche quelli esteri.
La tassazione degli Oicr è mutata profondamente ad opera dell'articolo 2, commi da 62 a 84, del Dl 225/2010. In particolare, per i fondi italiani e per quelli ad essi equiparati (fondi lussemburghesi storici) a partire dal 1° luglio 2011 è stato abrogato il regime di tassazione dei redditi del fondo basato sul principio della maturazione, spostando il momento della tassazione alla percezione dei proventi da parte dei partecipanti e del disinvestimento delle quote o azioni possedute, alla stregua di quanto già avveniva per i fondi istituiti all'estero. Tale riforma si è resa necessaria per porre fine alla differente tassazione tra i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e la tassazione subita dagli organismi di diritto italiano che investono in strumenti finanziari (circolare 33/E/2011 e circolare 19/E/2013). La stessa misura ha toccato anche il regime fiscale degli Oicvm di diritto estero, estendendo, sempre a decorrere dal 1° luglio 2011, il regime di tassazione previsto per i proventi derivanti dalla partecipazione ad Oicvm conformi alla direttiva Ucits IV anche ai proventi derivanti dalla partecipazione a Oicvm di diritto estero non conformi alla predetta direttiva, purché assoggettati a forme di vigilanza prudenziale nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, a condizione che gli stessi siano situati in Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del Tuir.
Esenzione dalle imposte sui redditi
La modifica del quadro normativo è evidente laddove si analizzi il contenuto del comma 5-quinquies dell'articolo 73 del Tuir. Infatti, sebbene il precedente comma 3 stabilisca la soggettività passiva degli Oicr, in base al comma 5-quinquies si stabilisce che questi soggetti sono comunque esenti dalle imposte sui redditi, che gravano in capo al soggetto percettore. La norma infatti prevede che «i redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Dl 512/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 649/1983, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale».
Pertanto, per via delle modifiche del Dl 225/2010 a decorrere dal 1° luglio 2011, non risulta più dovuta l'imposta sostitutiva sul risultato della gestione del fondo, ma la tassazione avviene in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi («principio di cassa»).
Il regime fiscale degli Oicr esteri
Vediamo di seguito il regime fiscale degli Oicr esteri, assoggettati ad imposizione sui dividendi distribuiti dalle società italiane e sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti in Italia.
In particolare, gli Oicr esteri:
- sono soggetti a una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva del 26% sui dividendi distribuiti da società italiane (articolo 27, comma 3, e 27-ter del Dpr 600/73);
- applicano un'imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze realizzate su partecipazioni in società italiane.
Occorre ulteriormente considerare le previsioni favorevoli introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) a condizione che gli Oicr esteri abbiano determinate caratteristiche. Infatti, per gli utili percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per le plusvalenze realizzate dalla medesima data, la ritenuta e l'imposta sostitutiva in argomento non si applicano per gli Oicr di diritto estero:
- conformi alla direttiva 2009/65/Ce (direttiva Ucits)
- e a quelli non conformi a tale direttiva, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/Ue (direttiva Aifm), istituiti in Stati membri Ue e negli Stati aderenti allo See (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Ai fini della disapplicazione della ritenuta è, pertanto, necessario che gli Oicr soddisfino i requisiti regolamentari, mentre non è previsto alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo status fiscale dei medesimi nei Paesi in cui sono istituiti.
La Cassazione ha chiarito come il diverso trattamento accordato, ratione temporis, tra le distribuzioni di dividendi a fondi esteri e le distribuzioni di dividendi a fondi italiani debba essere considerato discriminatorio.
Ciò indipendentemente dalla circostanza che un simile maggior prelievo fosse giustificato ed in linea con le previsioni della convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra l'Italia e lo Stato di istituzione dei fondi (Cassazione 21454/2022 e 21475/2022).
Il Ddl di Bilancio per il 2023 recherebbe le condizioni in presenza delle quali una struttura italiana (subsidiary o branch) deputata alla commercializzazione delle quote dell'Oicr estero non comporti in capo a quest'ultimo il fatto di configurare una stabile organizzazione in base all'articolo 162 del Tuir.
Società di investimento semplice
Le Sis (società d'investimento semplice) sono state introdotte dall'articolo 27 del Dl 34/2019 mentre per gli aspetti fiscali occorre rifarsi alla definizione di Sis ex articolo 1, comma 1 lettera i-quater), del Dlgs 58/98. Per il Tuf le Sis sono Fia (fondi di investimento alternativi) costituiti in forma di società di investimento a capitale fisso (Sicaf). Si tratta, quindi, di Oicr esenti da tassazione sui redditi prodotti ex articolo 73 comma 5-quinquies del Tuir, pur essendo soggetti passivi Ires. Le Sicaf sono soggetti passivi Irap (articolo 3 del Dlgs 446/97) la cui base imponibile è data dalla differenza tra le commissioni di sottoscrizione e quelle passive dovute a soggetti collocatori (articolo 6 del Dlgs 446/97). In base alla risposta a interpello 235/2019 delle Entrate, la Sicaf è un soggetto lordista, ovvero non subisce tassazione a monte sui redditi di capitale percepiti, tranne nel caso in cui le singole disposizioni prevedano l'applicazione del prelievo alla fonte nei suoi confronti. Quindi la tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione all'Oicr avviene in capo ai partecipanti al momento della percezione degli stessi, come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria, oppure come redditi di impresa in presenza di esercizio di attività commerciale (risposta a interpello 661/2021). Ciò in quanto la Sis, quale Sicaf che investe in ambito di venture capital, è un soggetto passivo Ires (articolo 73, comma 1 lettera c) esente da imposte sui redditi (comma 5-quinquies) in quanto assoggettata a vigilanza prudenziale di Bankitalia e Consob.
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