06 Luglio 2023
Finte cessioni e «Salva calcio» per coprire i buchi
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
Escamotage e norme per risistemare i bilanci
Come accennato nell’altro commento, il problema delle società calcistiche affrontato dalla nuova disposizione non è di carattere fiscale ma civilistico.
Sono anni che queste società si trovano ad affrontare problemi di carattere bilancistico, malamente e apparentemente risolti anche dal legislatore.
Un esempio è stato il cosiddetto “salva calcio” (decreto 282 del 2002) furbescamente presentato all’opinione pubblica come “spalma debiti”, anziché “spalma perdite”, come in effetti era: spalmare, ossia rateizzare i debiti, può essere legittimo ma rateizzare le perdite no.
La disposizione prevedeva che le perdite del conto economico anziché ridurre immediatamente il patrimonio netto fossero iscritte nello stato patrimoniale e ammortizzate, in modo tale da incidere sul patrimonio netto gradualmente, in spregio del Codice civile e delle regole contabili: in linguaggio ragionieristico, invece di effettuare una registrazione in “dare” del conto economico si effettuava la registrazione in “dare” dello stato patrimoniale, vale a dire tra le attività (sic!) da ammortizzare gradualmente.
Che dire poi della pratica, applicata in anni passati da alcune società, di vendere il marchio a una società controllata, facendosi valutare lo stesso da illustri professori a cifre quantomeno discutibili, in modo tale da contabilizzare una plusvalenza per coprire le perdite: la cessione a una società controllata è, di fatto, una vendita a se stessi, un passaggio da una mano all’altra, in sostanza una finta cessione. In alcuni casi, invece, è stato ceduto il diritto di sfruttamento del marchio per alcuni anni, ma la sostanza non cambia.
In linea generale, il Codice civile non vieta quest’operazione, ma in questi casi si trattava di una forzatura e se il club avesse redatto il bilancio consolidato, la plusvalenza così realizzata sarebbe annullata e resterebbe la perdita: tuttavia, la gran parte delle società si limitava a redigere il bilancio civilistico (e non anche il consolidato), bilancio che, di fatto, era “taroccato”.
In altri casi la cessione del marchio era effettuata a una società di leasing la quale contemporaneamente faceva sottoscrivere alla società calcistica un leasing avente per oggetto l’utilizzo del marchio: in sostanza, la società incassava immediatamente un importo e poi, nei successivi esercizi, pagava le rate del leasing.
Quest’operazione, che di fatto costituisce un finanziamento, è regolamentata dall’articolo 2425-bis del Codice civile, il quale prevede che le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore siano ripartite in funzione della durata del contratto di locazione: si tratta della cessione di un bene e della contemporanea retrolocazione (lease- back) dello stesso.
L’operazione, generalmente pensata per i beni materiali e non per salvare società in situazione prefallimentare, è stata così estesa ai “marchi” che sono beni immateriali, in questo caso di società già decotte.
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