10 Dicembre 2024
Condotta al vaglio dell’Ordine di appartenenza
di Alessandro Germani
A fronte dell’impegno di certificare il tax control framework dell’impresa destinata ad accedere alla cooperative compliance, il compito del professionista abilitato prevede rilevanti responsabilità. Già la norma primaria lo stabilisce.
L’articolo 4 comma 1-bis del Dlgs 12/2015, come modificato dal recente Dlgs 108/2024, stabilisce che in caso di certificazione infedele si applichi la sanzione amministrativa da 516 a 5.165 euro e, dopo tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera b) del Dlgs 241/1997.
Viene poi previsto che la certificazione è infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità (si veda pagina 5), nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter.
La certificazione infedele retroagisce negativamente sia sulla società sia sul professionista. A danno della prima, infatti, è previsto che l’agenzia delle Entrate ne tenga conto ai fini della sua ammissione o della sua permanenza nel regime di adempimento collaborativo, quanto al professionista la sua condotta verrà comunicata al Consiglio nazionale dell’Ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza. Questo aspetto viene ribadito anche dall’articolo 7, comma 8 del Dm che fissa i requisiti dei soggetti certificatori.
Questi aspetti di responsabilità sono comunque ripresi anche dall’articolo 3 commi 3 e 4 del citato Dm. Viene infatti previsto che nel caso in cui venga comunicato dall’agenzia delle Entrate al consiglio nazionale competente che il professionista abilitato ha reso un’infedele dichiarazione, il Consiglio nazionale stesso deve procedere con urgenza alla sospensione dell’iscrizione del professionista nell’elenco, garantendogli il diritto ad essere ascoltato e a produrre documenti e memorie a propria difesa, ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo di non luogo a provvedere ovvero di quello di cancellazione ovvero di sospensione temporanea dall’elenco, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera b) del Dlgs 241/1997.
Il provvedimento di cancellazione o di sospensione temporanea deve essere comunicato tempestivamente dal Consiglio nazionale al Consiglio dell’ordine di appartenenza, per l’avvio del procedimento disciplinare.
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