24 Novembre 2023
Gli elementi eterogenei di prodotto sono da valutare separatamente
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
Le rimanenze di magazzino sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (articolo 2426, n. 9, Codice civile). Concorrono in diminuzione eventuali premi di fine anno: in caso contrario non sarebbe rispettato il costo sostenuto.
Il principio contabile di riferimento è l’Oic 13, che chiarisce il dettato del Codice civile.
Per valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato si intende:
- il costo di acquisto per materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione dei prodotti finiti;
- il valore di realizzo per merci e altre rimanenze destinate alla vendita è la stima del prezzo di vendita, nel corso della normale gestione, al netto dei presunti costi di completamento e di vendita.
La valutazione è effettuata autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce per rispettare quanto prevede l’articolo 2423-bis del Codice civile che, al numero 5, dispone la valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
Infatti, l’applicazione del minore tra costo e mercato per ampie categorie potrebbe determinare significative compensazioni tra costi irrecuperabili (perdite previste) delle voci il cui costo eccede il mercato, con gli utili sperati, ma non realizzati delle voci il cui mercato eccede il costo in violazione dell’articolo 2423-bis, numero 5, Codice civile.
Per esempio: un’impresa ha in rimanenza due prodotti, A e B, il cui costo è parimenti di 100 (totale 200): valore di presunto realizzo per A 90 e per B 110. Non è possibile mantenere in bilancio i due prodotti a 100, perché si compenserebbe la perdita certa del prodotto A (pari 10) con l’utile non realizzato e, pertanto, non di competenza dell’esercizio, relativo al prodotto B (pari a 10). Il prodotto A deve essere svalutato di 10 e, pertanto, il valore delle rimanenze finali è 190.
In alcuni casi dovrebbe essere verificata la correttezza del valore d’iscrizione in bilancio anche per componenti, accessori e altro non più utilizzati in quanto riferiti a prodotti non più in catalogo per i quali in molti casi il valore è quello del rottame.
Invece, materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti, e sono in essi incorporati, non sono svalutate se i prodotti finiti possono essere oggetto di realizzazione per un valore pari o superiore al costo di produzione del prodotto finito.
Per esempio, costo di acquisto delle materie prime da impiegare nella produzione 1.000, prezzo di mercato alla data di riferimento del bilancio 900. Le materie prime non sono svalutate perché l’impresa prevede di vendere il prodotto finito che utilizza le materie prime a 2.000, sostenendo costi di produzione, incluso il costo della materia prima, pari a 1.850. L’impresa non svaluta le materie prime perché:
- le materie prime sono utilizzate per la produzione di un prodotto finito e incorporate nello stesso;
- si prevede di vendere il prodotto finito a un prezzo che consente di recuperare il costo di produzione inclusivo delle materie prime.
Le condizioni 1) e 2) devono sussistere congiuntamente: la mancanza anche soltanto di una, impone la svalutazione delle rimanenze.
Dal punto di vista fiscale si devono rispettare le regole dell’articolo 92 del Tuir che, in via generale, quantomeno per le materie prime, possono coincidere con le norme del Codice civile e dei principi contabili. In particolare, l’articolo 92 ammette la deducibilità delle svalutazioni in riferimento al valore normale medio nell’ultimo mese dell’esercizio.
Il problema, per molte imprese, potrebbe riguardare i prodotti finiti quando manca un valore medio di riferimento, che per il fisco dovrebbe essere esterno all’impresa.
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